Diritto di rettifica in caso di archiviazione

Pubblicato il 25 novembre 2010 Con la sentenza n. 23835 del 24 novembre 2010, la Corte di cassazione ha spiegato che la pubblicazione di una rettifica è sempre dovuta qualora la relativa domanda dell'interessato sia diretta a far valere l'avvenuto accertamento dei fatti in termini diversi da quelli in precedenza pubblicati, “dovendo la verità reale prevalere sulla verità putativa”.

"In tutti i casi in cui si tratti di notizie non vere o che l'interessato ritenga lesive dei propri diritti all'onore, alla reputazione o all'identità personale” esiste un vero e proprio diritto di rettifica la cui attuazione non è rimessa alla discrezionale valutazione del direttore del mezzo di informazione, ma deve aver seguito in tutti i casi in cui ne sussistano i presupposti e con i soli limiti stabiliti dalla legge quali il “contenuto non penalmente illecito della rettifica”, o la “non eccedenza dei limiti di spazio”.

I giudici di legittimità hanno quindi accolto l'istanza del direttore di una casa di cura, inizialmente indagato, il quale, a seguito di archiviazione del procedimento a suo carico, chiedeva che venisse pubblicata la rettifica della notizia precedentemente riportata, in un quotidiano nazionale, sulla base delle conoscenze acquisite fino a quel momento.
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