Diritto di superficie a terzi L'agenzia riconsidera

Pubblicato il 16 settembre 2016

Il Mef, in risposta al question time in commissione Finanze alla Camera, ha annunciato la riconsiderazione da parte delle Entrate del trattamento fiscale del reddito derivante dalla cessione di un diritto di superficie da parte della persona fisica che abbia comprato la piena proprietà del fondo e che poi abbia costituito il diritto di superficie a favore di terzi (ad esempio quando il proprietario di un suolo permette a un soggetto terzo di costruire, al di sopra del bene immobile, un impianto fotovoltaico).

La questione sollevata riguarda quanto indicato con la circolare 36/E/2013: “si ritiene che, con specifico riguardo ai compensi percepiti dal titolare del fondo a seguito della costituzione del diritto di superficie acquisito a titolo originario (senza, vale a dire, aver sostenuto un costo oggettivamente determinabile e direttamente riferibile al diritto ceduto), gli stessi debbano essere inclusi nella fattispecie recata dall’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, vale a dire fra i redditi diversi derivanti dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”. La motivazione dell'Agenzia è che non si può “estrarre” un costo d’acquisto da paragonare al prezzo di vendita, ma non appare logica ed è sconfessata dalla Cassazione – sentenza n. 15333 depositata il 4 luglio 2014 – per la quale si tratta di reddito diverso ex art.67, co.1, lett. b), del Tuir.

Sul caso Apple, infine, il viceministro dell’Economia spiega che in Italia non c’è nessun caso Apple sul modello irlandese: alla fine del 2015 sono 50 gli accordi di tax ruling sottoscritti da 35 contribuenti con il Fisco italiano; in tutti gli accordi stipulati non sono mai state definite aliquote fiscali differenti rispetto a quelle ordinarie, né tanto meno sono state concesse riduzioni della base imponibile.

 

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