Diritto penale nella lotta al riciclaggio: Direttiva Ue pubblicata

Pubblicato il 15 novembre 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 12 novembre 2018 (L 284/22), è stata pubblicata la direttiva 2018/1673 del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

La direttiva, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea ad ottobre 2018, stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio.

La relative disposizioni non si applicano alle ipotesi di riciclaggio riguardante beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, soggette alle norme specifiche stabilite dalla direttiva 2017/1371.

Recepimento entro il 3 dicembre 2020

Per espressa previsione, gli Stati membri dovranno conformarsi alle nuove disposizioni entro il 3 dicembre 2020.

Il provvedimento contiene diverse disposizioni di natura penale, volte a contrastare e bloccare l’accesso, da parte dei criminali, alle risorse finanziarie, comprese quelle utilizzate per attività di terrorismo.

Reati di riciclaggio: definizione comune

La prima parte della direttiva è dedicata all’introduzione di norme di definizione dei reati di riciclaggio nonché delle ipotesi di concorso, istigazione e tentativo.

Viene così prescritto che gli Stati membri puniscano come reati le condotte intenzionali di:

Possibili, inoltre, misure per garantire che le condotte indicate siano punibili come reato se l’autore sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza che i beni provenivano da un’attività criminosa.

Sanzioni in materia di riciclaggio

Per quanto riguarda le sanzioni penali da irrogare alle persone fisiche, la direttiva prevede l’adozione di misure necessarie affinché i reati di riciclaggio siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

Le attività di riciclaggio saranno sanzionate con una pena detentiva massima non inferiore a 4 anni con possibilità di applicare misure e sanzioni aggiuntive.

Previste anche diverse circostanze aggravanti come nel caso di reato realizzato in seno a organizzazioni criminali o commessi nell'esercizio di attività professionali.

Responsabilità persone giuridiche

Con riferimento alle persone giuridiche, si prevede che anche queste possano essere ritenute responsabili di taluni reati di riciclaggio commessi a loro vantaggio.

In questi casi, la persona giuridica responsabile è punibile con diverse sanzioni, penali e non, tra le quali l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico; l’esclusione temporanea o permanente dall’accesso ai finanziamenti pubblici (comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni); l’interdizione temporanea o permanente di esercizio dell’attività commerciale; l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; provvedimenti giudiziari di liquidazione; la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

Per finire, le nuove disposizioni forniscono chiarimenti per quanto riguarda la giurisdizione e gli strumenti investigativi, attraverso l’individuazione dello Stato membro a cui spetta la competenza giurisdizionale e indicazioni sulle modalità di cooperazione tra gli Stati membri interessati e di partecipazione a Eurojust.

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