Diritto societario Regole uniformi con la nuova direttiva UE

Pubblicato il 15 agosto 2017

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, in data 30 giugno 2017, la Direttiva 2017/1132 del 14 giugno 2017, con la quale il Parlamento e il Consiglio UE hanno voluto conferire una “sistemazione” organica alle materie trattate in molte precedenti direttive in materia societaria, che sono state nel corso del tempo più volte modificate. L'unificazione in questo nuovo documento comporta, quindi, l'abrogazione o la sostituzione di quanto pubblicato in passato con un nuovo e coerente quadro d’insieme, al fine di imprimere una uniformità alla materia del diritto societario negli Stati membri.

I contenuti che sono stati affrontati in questa nuova direttiva sono in sintesi i seguenti:

Il nuovo elaborato appare piuttosto articolato: si compone infatti di 82 pagine, contenenti 168 articoli e alcuni allegati.

La lettura delle norme europee, rispetto a quanto in vigore in Italia, evidenzia come molte disposizioni siano state già pienamente recepite dal nostro ordinamento, anche se non mancano alcuni elementi di novità e spunti di riflessione.

Atto costitutivo Spa

Uno degli aspetti su cui la nuova Direttiva Ue 2017/1132 punta molto l'attenzione è quello riguardante l'atto costitutivo delle società per azioni. L’articolo 10 della direttiva impone che l’atto costitutivo e lo Statuto della società per azioni e le sue modifiche debbano rivestire la forma di atto pubblico ogni qualvolta la legislazione dello Stato Ue non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo amministrativo o giudiziario.

In Italia, questa previsione è già stata assorbita dalla regola generale di cui all'articolo 2328, comma 2 del Codice civile, in base al quale l’atto pubblico è la forma richiesta ad substantiam per l’atto costitutivo di Spa.

Pubblicità per i principali atti ed eventi societari

Relativamente proprio all’atto costitutivo e allo Statuto e alle loro modifiche; alla nomina; alla cessazione dalle funzioni, oltre che alle generalità delle persone che hanno la rappresentanza della società e alle limitazioni dei loro poteri, l'articolo 16 della Direttiva 2017/1132 ne dispone la pubblicità.

Analogamente è prevista la pubblicità per altri principali atti ed eventi societari, come: la nomina, la cessazione e le generalità delle persone che compongono gli organi di amministrazione e controllo; i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario; il trasferimento della sede sociale; lo scioglimento della società, la nomina e le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri; la cancellazione della società dal registro nel quale essa è iscritta.

Per ottemperare a tale obbligo di pubblicità, la Direttiva Ue prescrive che in ciascuno Stato Ue deve essere organizzato un registro centrale, nel quale è istituito un “fascicolo” per ogni società che vi è iscritta. A ciascuna società registrata viene attribuito un “identificativo unico”, così da individuarla inequivocabilmente.

In Italia, tale registro è individuabile nel Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

Riguardo al registro centrale la Direttiva prevede che:

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