Dis-Coll 2017 strutturale con istruzioni INPS sull'istanza

Pubblicato il 27 luglio 2017

Come noto, la legge del 22 maggio 2017, n. 81 (definita “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), ha reso strutturale il sussidio di disoccupazione per i collaboratori (Dis-Coll), estendendolo ad assegnisti e dottori di ricerca titolari di borsa di studio.

La circolare Inps del 19 luglio 2017, n. 115 fornisce le istruzioni ufficiali utili all'invio della domanda di Dis-Coll per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° luglio 2017.

Sistema degli ammortizzatori sociali in Italia

Il decreto legislativo del 4 marzo 2015, n. 22 (Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2015, n. 54) ha dettato le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.

In particolare, la normativa ha introdotto tre nuovi istituti di cui – a seconda dei casi – i soggetti che perdono l’impiego possono beneficiare.

Segnatamente, si tratta di:

Di seguito un riepilogo delle principali caratteristiche di tali istituti:

 

NASPI

ASDI

DIS-COLL

La NASpI, nuovo sussidio di disoccupazione involontaria per i lavoratori dipendenti privati, è stata introdotta per sostituire le prestazioni di ASpI e mini-ASpI, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

 

Sono esclusi dalla sua applicazione i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli.

 

La durata del trattamento è proporzionata all’anzianità contributiva del lavoratore ed è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (massimo 24 mesi di trattamento, fino al 31 dicembre 2016).

 

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017, la durata di fruizione della prestazione è limitata a un massimo di 78 settimane (18 mesi).

L’ASDI corrisponde all’assegno di disoccupazione riconosciuto ai lavoratori che al termine della fruizione della NASpI non hanno trovato un’occupazione e che si trovino in una condizione di particolare necessità in quanto appartenenti a nuclei familiari con componenti minorenni o vicini al pensionamento senza averne maturato i requisiti.

 

L’erogazione è condizionata all’adesione del beneficiario ad un progetto personalizzato di inserimento nel mercato del lavoro.

 

L’ASDI viene erogata mensilmente, per una durata massima di 6 mesi.

La DIS-COLL consiste nella indennità di disoccupazione prevista a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, con o senza modalità a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Spetta a quei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata che si trovino in disoccupazione involontaria a decorrere dal 1° gennaio 2015.

 

Risulta attualmente estesa agli assegnisti e ai dottori di ricerca.

 

In ogni caso, la durata massima del trattamento non può superare i 6 mesi.

Dis-Coll 2017

Un tassello fondamentale per completare il nuovo assetto degli ammortizzatori sociali in Italia, è stata l’emanazione della recente disciplina sul lavoro autonomo, vale a dire la legge del 22 maggio 2017, n. 81 (Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2017, n.135); è stata estesa a dottori di ricerca titolari di borsa di studio e assegnisti la possibilità di accedere all’indennità di disoccupazione Dis - Coll.

In particolare, secondo quanto previsto dalla circolare Inps del 19 luglio 2017, n. 115, in favore di tali soggetti, l’accesso alla Dis-Coll é ammesso esclusivamente per eventi con decorrenza a partire dal 1° luglio 2017 ed esclusivamente se il potenziale beneficiario risulta iscritto in via esclusiva alla Gestione Separata Inps.

In buona sostanza, la Dis-Coll diviene strutturale; potranno presentare relativa domanda i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi con borsa di studio, essendo sufficiente far valere nell’anno civile di riferimento tre mesi di contribuzione.

NB - Ancora, a garanzia delle coperture finanziarie aggiuntive necessarie per estendere la Dis-Coll 2017 e rendere strutturale il sussidio di disoccupazione per collaboratori, dottorandi e assegnisti, è previsto il versamento di una maggiorazione contributiva pari allo 0,51% in favore della Gestione Separata Inps.

Requisiti soggettivi

Possono presentare domanda di disoccupazione beneficiando della Dis-Coll 2017:

  1. i collaboratori;

  2. gli assegnisti;

  3. i dottori di ricerca titolari di borsa di studio

iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, quindi tenuti al versamento dei contributi per un importo pari al:

I soggetti potenzialmente beneficiari dovranno rispettare i seguenti requisiti:

NB - Non sono ammessi alla Dis-Coll amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica.

Modalità di presentazione della domanda

Il primo passo da compiere, per i soggetti di cui sopra, al fine di presentare la domanda di disoccupazione, è innanzitutto quello di dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro (DID) presso il Centro per l’impiego territorialmente competente o in via telematica, tramite PEC, direttamente all’Inps.

Relativamente alle tempistiche, la domanda di disoccupazione Dis-Coll 2017 dovrà essere presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio e il relativo assegno di disoccupazione spetterà a partire dall'8° giorno successivo alla conclusione della collaborazione.

Circa le modalità di invio, invece, la domanda di Dis-Coll 2017 dovrà essere inviata, alternativamente, nei seguenti modi:

NB - Per quanto riguarda le cessazioni di rapporti di collaborazione, dottorati di ricerca con borsa di studio o assegni di ricerca, intercorse a partire dal 1° luglio 2017 e fino alla data di pubblicazione della circolare Inps n. 115, ovvero il 19 luglio, i 68 giorni si calcolano a partire dalla data in cui è stata pubblicata la circolare.

Le domande già presentate alla data di pubblicazione della circolare, saranno regolarmente gestite e non sarà necessario ripresentare l'istanza.

Dis-Coll 2017, termini per maternità e malattia

La scadenza dei 68 giorni per presentare domanda di Dis-Coll 2017 segue regole particolari in caso di maternità o malattia con degenza ospedaliera.

Ove l’evento di maternità o malattia fosse insorto durante il rapporto di collaborazione, il termine dei 68 giorni per presentare domanda di disoccupazione Dis-Coll 2017 è calcolato dalla data in cui cessa il periodo coperto dalla contribuzione Inps.

In più, nel periodo della maternità o della degenza ospedaliera indennizzato, insorto entro i 68 giorni dalla scadenza per presentare domanda di Dis-Coll, il termine resta sospeso per l’intera durata dell’evento e non preclude il diritto a beneficiare dell’indennità di disoccupazione.

Dis-Coll 2017, calcolo dell’importo e della durata del trattamento

I collaboratori che hanno accesso alla Dis-Coll 2017 possono beneficiare dell’indennità di disoccupazione per una durata pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Ad ogni modo, si tenga presente che la durata massima della Dis-Coll 2017 è di sei mesi e i collaboratori hanno diritto al calcolo dell’assegno di disoccupazione effettuato in rapporto al reddito imponibile a fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati nell’anno di cessazione del rapporto di lavoro e in quello precedente, diviso per i mesi di contribuzione.

Alla luce di tali regole, questi saranno gli importi:

In definitiva, l’importo massimo della Dis-Coll 2017 non può superare i 1.300 euro al mese e si riduce del 3% per ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, ovvero a partire dal 91° giorno in cui è corrisposto l’assegno di disoccupazione.

Da ultimo, si segnala che l’assegno di disoccupazione Dis-Coll 2017 verrà corrisposto mensilmente e concorre alla formazione del reddito imponibile a fini fiscali.

NB - ai fini del calcolo della durata, non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente Dis–Coll.

Dis-Coll 2017, compatibilità lavoro subordinato, autonomo o accessorio

Una volta ottenuto l’assegno di disoccupazione per i collaboratori, occorre verificare la compatibilità tra tale trattamento e lo svolgimento di una eventuale attività di lavoro da parte del beneficiario.

Di seguito, le casistiche principali.

 

Lavoro subordinato

Lavoro autonomo

Lavoro accessorio

Se il collaboratore stipula un contratto di lavoro subordinato dalla durata inferiore o pari a 5 giorni, la Dis - Coll 2017 viene sospesa nel periodo in oggetto;

 

se il contratto ha durata maggiore è prevista la revoca della disoccupazione e del sussidio;

 

nel caso in cui il reddito dichiarato risulti inferiore o pari a 8.000 euro in caso di lavoro subordinato la Dis - Coll verrà ridotta dell’80%; per importi superiori è prevista la revoca del diritto a percepire l’indennità di disoccupazione.

 

L’attività di lavoro autonomo deve essere comunicata all’Inps entro 30 giorni dall’avvio, per stabilire il reddito presunto e l’eventuale possibilità di non perdere il diritto a percepire la Dis - Coll 2017;

 

nel caso in cui il reddito dichiarato risulti inferiore o pari 4.800 euro per lavoro autonomo la Dis - Coll verrà ridotta dell’80%; per importi superiori è prevista la revoca del diritto a percepire l’indennità di disoccupazione.

 

E’ ammessa la compatibilità con la Dis - Coll 2017 se il reddito complessivo non supera il limite di 3.000 euro netti all’anno (in tali casi non è necessaria nessuna comunicazione all’Inps);

 

per retribuzione maggiore e fino a 7.000 euro la Dis - Coll 2017 verrà ridotta di un importo dell’80 per cento ed è obbligatoria la comunicazione all’Inps entro un mese dall’inizio attività o se già esistente all’atto di presentazione della domanda di Dis Coll.

 

 

QUADRO NORMATIVO

 

Decreto legislativo del 4 marzo 2015, n. 22

Legge del 22 maggio 2017, n. 81

Circolare Inps del 19 luglio 2017, n. 115

 

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