Disallineamenti da ibridi, pubblicata la circolare definitiva

Pubblicato il 27 gennaio 2022

Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la circolare n. 2/E/2022 sulla disciplina dei “disallineamenti da ibridi” prevista dal decreto Atad.

Nel mese di ottobre 2021 si era aperta la consultazione pubblica sulla bozza del documento, che è proseguita fino allo scorso 19 novembre.

L’Agenzia, tenendo conto dei numerosi contributi inviati dagli operatori in quella sede e dopo i chiarimenti già resi in materia di controlled foreign companies con la circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021, fornisce ora le istruzioni definitive sulla disciplina prevista dagli articoli da 6 a 11 del D.Lgs. n. 142/2018 (Decreto di recepimento della Direttiva Atad come modificata dalla Direttiva Ue n. 2017/952), dando indicazioni sull'attuazione delle norme che prevedono forme di reazione ai disallineamenti da ibridi.

Disallineamenti fiscali, nozione di “ibridismo”

Nella corposa circolare agenziale vengono, in primo luogo, analizzati i disallineamenti da ibridi, i disallineamenti da ibridi inversi e i disallineamenti da residenza fiscale.

Anche se alcuni tipi di disallineamenti si potrebbero verificare anche all’interno di un singolo Stato, il fenomeno è però tipicamente transnazionale. Pertanto, le norme di contrasto ai disallineamenti da ibridi introdotte dal Decreto ATAD si rivolgono esclusivamente ai disallineamenti derivanti dalle interazioni tra l’ordinamento fiscale italiano e uno o più ordinamenti fiscali esteri e, quindi, relativamente a fattispecie intercorrenti tra soggetti residenti o localizzati in Italia e soggetti residenti o localizzati in altro Stato estero.

La circolare n. 2 del 26 gennaio si sofferma sulle norme di reazione a tali disallineamenti; cioè su quelle norme idonee a contrastare le pratiche di elusione fiscale, che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno dell’Unione europea, relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi.

L’analisi dell’Agenzia delle Entrate parte dalla definizione del fenomeno del cosiddetto “ibridismo fiscale”.

In generale, si legge nel documento di prassi, i disallineamenti da ibridi derivano da un trattamento fiscale asimmetrico da parte di due o più sistemi fiscali in relazione a entità, stabili organizzazioni, negozi giuridici, componenti di reddito, idonei a generare effetti fiscali incoerenti a livello internazionale, quali quelli riconducibili ai fenomeni di deduzione senza inclusione e doppia deduzione.

Le fattispecie con riferimento alle quali sono state registrate le maggiori asimmetrie fiscali sono:

Con particolare riferimento agli strumenti finanziari, sono oggetto di analisi gli strumenti finanziari ibridi, i trasferimenti ibridi, nonché i pagamenti sostitutivi dei rendimenti finanziari.

Disallineamenti da ibridi, norme di reazione

L’Amministrazione finanziaria prosegue con l’analizzare i molteplici aspetti delle disposizioni, che prevedono norme di reazione ai disallineamenti da ibridi.

Le norme di reazione disciplinate dall’articolo 8, commi 1, 2 e 3 e dall’articolo 10 del Decreto ATAD sono disposizioni normative che agiscono sugli effetti del disallineamento da ibridi, a seconda dei casi, negando la deduzione di un componente negativo di reddito o forzando l’inclusione di un componente positivo di reddito.

Le norme di reazione variano a seconda del ruolo ricoperto dal soggetto passivo nell’ambito dell’operazione posta in essere e dell’effetto o disallineamento che si genera.

Queste vengono idealmente suddivise in due distinte categorie:

  1. quelle che agiscono sulla “causa ibrida”;

  2. quelle che neutralizzano gli “effetti ibridi” di deduzione senza inclusione (DNI) o di doppia deduzione (DD),

I presupposti necessari all’attivazione delle norme di reazione che agiscono sugli effetti ibridi sono tre:

Il disallineamento ibrido deve verificarsi tra “imprese associate”, tra un soggetto passivo ed un’impresa associata, tra la “sede centrale” ed una stabile organizzazione, tra due o più stabili organizzazioni di una stessa entità ovvero nell’ambito di un “accordo strutturato” di cui il soggetto passivo sia parte

Il documento di prassi affronta diverse casistiche fornendo schemi ed esempi pratici.

Duplicazione del credito d’imposta dei redditi prodotti all’estero

Nella circolare n. 2/2022, inoltre, anche se non rientra direttamente nelle fattispecie dei disallineamenti da ibridi, viene affrontato anche il tema del cosiddetto Double dip.

Si tratta della duplicazione (“double dip” o “foreign tax credit generator”) del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero come rimedio contro la doppia imposizione giuridica.

Infine, vengono forniti chiarimenti sul coordinamento delle disposizioni che mirano a eliminare gli effetti derivanti da disallineamenti da ibridi, prevedendo una gerarchia nell’applicazione delle reazioni primaria e secondaria volta ad evitare fenomeni di doppia imposizione: in particolare, il compito di rimuovere gli effetti spetta in primo luogo alla giurisdizione chiamata ad applicare la reazione primaria. Solo in assenza di tale previsione emergeranno i presupposti per l’applicazione della reazione secondaria da parte dell’altra giurisdizione.

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