Lavoro subordinato per collaboratori etero organizzati

Pubblicato il 03 febbraio 2016

Dopo 7 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 è arrivata finalmente la circolare del Ministero del Lavoro che fornisce indicazioni operative al proprio personale ispettivo in relazione alle collaborazioni organizzate dal committente ed alla procedura di stabilizzazione delle co.co.co.

Collaborazioni organizzate dal committente

La circolare ministeriale n. 3 dell’1 febbraio 2016 affronta la questione relativa all’interpretazione dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, il quale prevede che a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Ebbene, per il Ministero del Lavoro a far data dall’1 gennaio 2016, qualora venga riscontrata la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, sarà applicabile la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato” ovvero sarà applicabile qualsiasi istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato senza la necessità, per il personale ispettivo, di riqualificare il rapporto.

Inoltre, la circolare sottolinea che anche le collaborazioni che esulano dall’applicazione del comma 1 dell’art. 2 in questione, possono essere qualificabili in termini di subordinazione purché ci sia, però, una vera e propria etero-direzione ai sensi dell’art. 2094 c.c.

Stabilizzazione

Per quanto concerne la stabilizzazione prevista dall’art. 54, D.Lgs. n. 81/2015, la circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2016 sottolinea che, in caso di accesso ispettivo avvenuto quando la procedura di stabilizzazione è in corso (ad es. quando sia stata già presentala istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi dodici mesi dall’assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di legge, potrà determinare l’estinzione degli eventuali illeciti accertati all'esito dell’ispezione.

Interessante è, infine, il chiarimento che la stabilizzazione non inficia la possibilità di avvalersi dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016, attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario.

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