Disciplinato l'apprendistato nel settore edile artigiano e pmi

Pubblicato il 15 maggio 2013 Con la sigla dell'accordo del 6 maggio 2013 sono regolamentati i rapporti di apprendistato professionalizzante per i dipendenti delle imprese artigiane e delle pmi edili sottoscritti a partire dal 1° giugno 2013.

La durata del contratto varia da 60 mesi fino ad un minimo di 36 mesi, con un periodo di prova massimo di 6 settimane, durante il quale le parti potranno risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso o di indennità.

Dal 1° giugno 2013 la retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione di percentuali sul minimo di paga del livello di destinazione. E' stabilito che in nessun caso la retribuzione di fatto possa superare la retribuzione globale minima prevista per il lavoratore inquadrato al 2° livello.

Sono riconosciuti i periodi di servizio prestati come apprendista presso altre imprese, che si sommano ai fini della durata regolamentata dall'accordo, sempreché tali periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse qualifiche.

L'azienda dovrà erogare non meno di 80 ore medie annue di formazione tecnico- professionale, anche avvalendosi di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione. La formazione può essere svolta internamente solo se sono disponibili tutori qualificati.
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