Distacco del masso causa vittime. Sindaco condannato

Pubblicato il 30 marzo 2018

La Cassazione ha confermato le condanne per omicidio colposo impartite nei confronti di due sindaci accusati di aver cagionato per colpa e, in particolare, per negligenza, imperizia e inosservanza di norme, la morte di due adolescenti in gita scolastica, a causa del distaccamento di un masso sporgente sulla spiaggia.

Responsabilità per omessa segnalazione del pericolo 

I due Primi cittadini erano stati ritenuti colpevoli di omessa segnalazione, nella loro qualità di responsabili del territorio comunale e dell’incolumità pubblica, del pericolo esistente, nonostante gli eventi relativi ad un precedente distacco di parete rocciosa nella medesima zona.

Nella corposa sentenza n. 14550 del 29 marzo 2018, la Corte suprema si è, in primo luogo, soffermata sui profili riguardanti la pianificazione idrogeologica, la difesa del suolo e il sistema di protezione civile e, con particolare riferimento ai sindaci, sul loro obbligo giuridico di impedire l’evento.

La Cassazione si è quindi occupata del comportamento che avrebbero dovuto tenere gli imputati alla luce della prevedibilità del nuovo distaccamento, affermando, in proposito, un apposito principio interpretativo.

L’agente-modello – si legge nella decisione - ai fini dell’adeguamento della propria condotta all’osservanza delle regole cautelari in materia di danni conseguenti ad eventi calamitosi da rischio idrogeologico, deve fare riferimento non al dato percepito ma a quello percepibile con l’osservanza del livello di diligenza a lui richiesto, al quale non si chiedono specifiche competenze in materia idrogeologica bensì di segnalare la necessità che l’area interessata da precedenti frane sia sottoposta ad osservazione da parte di specialisti del settore ed interdetta al pubblico fino ad una compiuta valutazione del rischio.

Il modello agente, ossia non deve adagiarsi su fatti già avvenuti in assenza di elementi di conoscenza che consentano di escludere ulteriori e più gravi fenomeni.

 

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