Distacco dipendenti enti locali. Norma non incostituzionale

Pubblicato il 21 giugno 2017

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità, sollevata dal Consiglio di Stato, dell’art. 271 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali – TUEL), nella parte in cui prevede, ai fini dell’individuazione degli organismi presso i quali gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo dei propri dipendenti, un elenco nominativo di associazioni e non l’indicazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali medesimi.

Il presente art. 271, comma 2 TUEL rubricato ”Sedi associative”, prevede in particolare che: “Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell’Anci, dell’Upi, dell’Aiccre, dell’Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l’ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate”.

Orbene la questione di legittimità sollevata in riferimento a detta previsione, si incentra sulla prospettata lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in quanto l’individuazione di un elenco tassativo di associazioni di enti locali beneficiarie del distacco di personale, creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento in danno delle altre associazioni e degli enti locali aderenti, che non potrebbero giovarsi del meccanismo normativamente previsto, pur potendo queste ultime effettivamente assumere un altrettanto o più rilevante grado di rappresentatività.

Secondo la Consulta tuttavia – con sentenza n. 134 del 7 giugno 2017 - la censura non merita accoglimento. L’impossibilità di fruizione del beneficio del distacco da parte di associazioni di enti locali diverse da quelle indicate nella norma censurata, non va infatti a ledere libertà di associazione degli enti locali (art. 18 Cost.), né la loro autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (artt. 114, 118 e 119 Cost.). La norma, di fatto, non ne comprime la libertà di associazione e di scelta dell’associazione di riferimento; mentre l’eventuale condizionamento che secondo il Giudice rimettente ne deriverebbe, non è direttamente riconducibile alla sua applicazione, ma costituisce un mero inconveniente di fatto, anche considerando che il distacco non può essere preteso neppure dalle associazioni espressamente indicate ed assurge a mera facoltà per gli enti locali che vi aderiscono.

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