Distacco lavoratori, modifiche alle norme

Pubblicato il 17 settembre 2020

La Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi è stata modificata dalla Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, e recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 122 del 15 settembre 2020, pubblicato nella medesima data nella Gazzetta Ufficiale n. 229, ed entrerà in vigore il prossimo 30 settembre 2020.

Novità sul distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi

Le principali novità della norma riguardano i rapporti di lavoro tra imprese e lavoratori distaccati, ai quali si applicano, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi, per i lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro subordinato analoghe nel luogo di distacco.

Inoltre, il Decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o più lavoratori, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia.

Nel particolare il Decreto disciplina le fattispecie del c.d. “distacco a catena” nelle ipotesi in cui il personale distaccato dipenda da un’agenzia di somministrazione avente sede in uno Stato membro.

La nuova norma tende ad adeguare il nostro ordinamento a quello europeo così da limitare il dumping sociale e salariale e garantire ai lavoratori distaccati le stesse condizioni riconosciute ai lavoratori c.d. “interni”.

A tal fine, il nuovo art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 136/2016, prevede che al rapporto di lavoro tra le imprese e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi, per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie:

  1. periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
  2. durata minima dei congedi annuali retribuiti;
  3. retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario. Tale previsione non si applica ai regimi pensionistici di categoria;
  4. condizioni di somministrazione di lavoratori, con particolare riferimento alla fornitura di lavoratori da parte di agenzie di somministrazione;
  5. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  6. provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
  7. parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;
  8. condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori nei casi in cui l'alloggio sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori distaccati lontani dalla loro abituale sede di lavoro;
  9. indennità o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto ed alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio. Rientrano in tali ipotesi le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai lavoratori distaccati nel territorio italiano, sia nei casi in cui gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro, sia nei casi in cui vengano inviati temporaneamente presso un'altra sede di lavoro diversa da quella abituale, in Italia o all'estero.
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