Monopattini elettrici: regole MIMIT per sinistri e risarcimenti

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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito nuove indicazioni sull’applicazione del Titolo X del Codice delle assicurazioni private ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, disciplinati dall’articolo 1, comma 75, della Legge n. 160/2019.

La circolare n. 615, datata 24 aprile 2026, fa seguito a quella del 17 aprile 2026, con la quale era stato chiarito che l’obbligo per le compagnie assicurative di offrire le polizze RC dedicate ai monopattini scatterà dal 16 luglio 2026.

Obbligo assicurativo collegato al contrassegno

Il Ministero ricostruisce il quadro normativo introdotto dalla Legge n. 177/2024, che ha previsto per i monopattini elettrici:

  • l’obbligo del casco per i conducenti;
  • l’obbligo, per i proprietari, di dotare il mezzo di un apposito contrassegno identificativo;
  • l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con applicazione delle disposizioni del Codice delle assicurazioni private.

L’efficacia dell’obbligo assicurativo è collegata alla possibilità di identificare in modo univoco il monopattino. Per questo motivo, la copertura RC si coordina con l’entrata a regime del sistema dei contrassegni.

Il contrassegno identificativo sarà obbligatorio, ai fini della circolazione stradale, dal 17 maggio 2026.

Polizze RC dal 16 luglio 2026

La circolare del 24 aprile 2026 richiama espressamente quanto già stabilito con la precedente comunicazione del 17 aprile 2026: le imprese di assicurazione dovranno offrire le polizze per la copertura della responsabilità civile dei monopattini dal 16 luglio 2026.

Si tratta del sessantesimo giorno successivo alla decorrenza prevista dal Decreto direttoriale del 6 marzo 2026, relativo alla piattaforma telematica per la richiesta e il rilascio dei contrassegni.

Da tale data, le compagnie saranno soggette all’obbligo a contrarre previsto dall’articolo 132 del Codice delle assicurazioni private e dovranno quindi rendere disponibili contratti RC per i monopattini, riconducibili al ramo 10, relativo alla responsabilità civile autoveicoli.

Risarcimento diretto: necessario un periodo di osservazione

Uno dei punti principali della nuova circolare riguarda la gestione dei sinistri.

Il MIMIT, sentito l’IVASS, evidenzia che l’applicazione piena della procedura di risarcimento diretto richiede la preventiva definizione di un forfait specifico per i monopattini, secondo quanto previsto dal Dpr n. 254/2006.

Per arrivare a tale risultato sarà necessario monitorare, per un periodo transitorio non inferiore a due anni, l’andamento dei sinistri causati dai monopattini e i relativi costi effettivi di risarcimento.

Solo sulla base di questi dati potrà essere costruito un forfait nazionale dedicato a questa particolare tipologia di veicoli.

Nella fase transitoria si applica il risarcimento ordinario

In attesa della piena operatività del risarcimento diretto, la circolare chiarisce che, per i sinistri stradali causati da monopattini, troverà applicazione la procedura ordinaria di risarcimento prevista dall’articolo 148 del Codice delle assicurazioni private.

In pratica, il danneggiato dovrà rivolgere la richiesta risarcitoria secondo lo schema ordinario, senza applicazione immediata del meccanismo del risarcimento diretto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice.

Monitoraggio IVASS su sinistri e polizze

Il monitoraggio dei sinistri sarà affidato all’IVASS, che dovrà effettuare una rilevazione dedicata sui dati relativi:

  • ai sinistri che coinvolgono monopattini;
  • alle polizze di responsabilità civile stipulate per la loro circolazione.

La rilevazione avrà cadenza semestrale, con dati riferiti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.

La prima rilevazione prenderà come riferimento il 31 dicembre 2026.

Le istruzioni operative, il dettaglio delle informazioni richieste e le modalità di trasmissione saranno comunicate dall’IVASS al mercato con una specifica lettera.

L’Istituto dovrà inoltre informare il MIMIT ogni sei mesi sull’andamento del monitoraggio, anche ai fini dell’eventuale adozione di ulteriori istruzioni operative.

Terzo trasportato: resta la disciplina vigente

La circolare precisa, infine, che non cambia la disciplina relativa al terzo trasportato, prevista dall’articolo 141 del Codice delle assicurazioni private.

Per tale ipotesi continuerà ad applicarsi la CARD-CTT, vale a dire la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto relativa ai terzi trasportati.

Da ricordare

Dal quadro delineato dal Ministero emerge quindi un doppio binario temporale:

  • 17 maggio 2026: decorrenza dell’obbligo del contrassegno identificativo per i monopattini elettrici;
  • 16 luglio 2026: obbligo per le imprese assicurative di offrire le polizze RC;
  • fase transitoria di almeno due anni per il monitoraggio dei sinistri;
  • applicazione, nel frattempo, della procedura ordinaria di risarcimento ex articolo 148 CAP;
  • piena operatività del risarcimento diretto solo dopo la definizione di un forfait specifico per i monopattini.
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