Ditte individuali senza Pec: iscrizione respinta dopo 45 giorni

Pubblicato il 03 luglio 2013 Sulla base del principio per cui non vi può essere differenza nell'applicare le norme in materia di Pec tra società ed imprese individuali, Unioncamere, con nota del 2 luglio 2013 (ripresa dagli organi di stampa ma non disponibile in forma documentale), afferma che non si applicano le sanzioni, ex articolo 2630 del codice civile, alle imprese individuali che hanno omesso di comunicare entro il 30 giugno 2013 (slittato al 1° luglio) il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).

Gli uffici del registro delle imprese, verificata tale mancanza, devono sospendere la domanda di iscrizione – se si tratta di nuova impresa – e la domanda di variazione – se trattasi di imprese già iscritte. Trascorsi 45 giorni, per le ditte individuali, senza che sia stata effettuata la dovuta comunicazione della Pec, la domanda di iscrizione si intende respinta, mentre le variazioni richieste si intendono come non comunicate.

Ciò in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012, convertito in legge n. 212/2012.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy