Divieto di cumulo Transizione 4.0 e 5.0: obbligo di risposta al GSE

Pubblicato il 28 novembre 2025

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha avviato, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, il procedimento di verifica relativo al divieto di cumulo tra il credito d’imposta Transizione 4.0 e il credito d’imposta Transizione 5.0.

I soggetti beneficiari che hanno presentato comunicazioni per entrambe le misure sono tenuti a un adempimento obbligatorio: rispondere alla PEC inviata dal GSE entro 5 giorni, trasmettendo la Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà (DSAN) correttamente compilata e firmata digitalmente.

ATTENZIONE: Il mancato invio nei termini comporta la rinuncia implicita alle pratiche non confermate.

Obbligo di riscontro alla PEC del GSE

Il beneficiario che ha ricevuto la comunicazione deve:

  1. Compilare il modello DSAN allegato alla PEC del GSE.
  2. Firmare digitalmente il documento.
  3. Trasmettere la DSAN entro 5 giorni all’indirizzo PEC: confermatransizione@pec.gse.it.

Il termine dei 5 giorni deve essere calcolato in modo rigoroso a partire dalla data di ricezione della PEC, essendo un obbligo previsto dal quadro normativo vigente.

Finalità della DSAN

La DSAN serve a dichiarare:

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso disponibile, il 27 novembre 2025, la Guida contenente le modalità con cui compilare la DSAN.

Si conferma che le pratiche non riportate nelle tabelle 2 e 3 devono essere considerate rinunciate.

Struttura della DSAN e modalità di compilazione

La dichiarazione è composta da tre tabelle, ognuna con una funzione specifica.

Tabella 1 – Ricognizione delle comunicazioni presentate

La tabella deve riportare tutti i codici pratica attivi relativi sia alla misura Transizione 4.0 sia alla misura Transizione 5.0.

Per la misura Transizione 4.0 occorre indicare solo il codice relativo alla fase più avanzata del procedimento.

Esempio riportato nella guida MIMIT:

Questa ricognizione consente al GSE di verificare l’intero perimetro delle comunicazioni dell’impresa.

Tabella 2 – Esercizio dell’opzione

In questa tabella il beneficiario deve indicare:

Nei casi di conferma parziale, accanto al codice della pratica deve essere riportato il valore del credito d’imposta riferito alla parte dell’investimento che si desidera mantenere.

Secondo le istruzioni tecniche MIMIT, il valore deve essere riportato:

Ogni pratica non inserita in tabella 2 viene automaticamente interpretata come rinunciata.

Tabella 3 – Investimenti non soggetti a cumulo

La tabella 3 contiene i codici pratica relativi agli investimenti:

L’inserimento corretto consente di distinguere chiaramente le comunicazioni prive di incompatibilità.

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