Divieto di reformatio in peius solo sulla pena complessiva o su tutti gli elementi del calcolo?

Pubblicato il 21 maggio 2013 La Corte di cassazione, con la ordinanza n. 21603 del 20 maggio 2013, ha rimesso alle Sezioni unite penali la questione concernete l’applicazione del divieto di reformatio in peius, nell’ambito di un giudizio di rinvio che concerna il reato continuato.

In particolare, la Quarta sezione penale ha chiesto di accertare se il citato divieto, nel caso di impugnazione del solo imputato, riguardi soltanto la pena inflitta, quale risultante delle diverse operazioni di calcolo, “ovvero abbia ad oggetto non soltanto il risultato finale ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena”.

In proposito, i giudici di legittimità hanno rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale rispetto al principio enunciato dalle Sezioni unite nel 2005 secondo cui “nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consolidato fiscale: modifica delle perdite valida anche con interruzione del regime

06/11/2025

AIDC: canoni di sublocazione e locazione del comodatario tassati solo in capo al percettore

06/11/2025

Green claims ingannevoli: in arrivo nuove regole a tutela dei consumatori

06/11/2025

Edilizia: chiarimenti su DURC di congruità e aggiornamenti MUT

06/11/2025

Avvocati, calcolo pensione di vecchiaia su contributi effettivi

06/11/2025

Bonus mamme: mappa operativa 2025–2027

06/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy