Divieto di sanatoria paesaggistica, esteso alle opere interrate

Pubblicato il 08 novembre 2017

Il divieto di sanatoria paesaggistica di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applica anche quando vi sia un incremento di volumi non emergenti dal terreno. E’ questo, in sintesi, il principio che si evince dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 3317 del 5 luglio 2017.

L’art. 167 D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in particolare, nel vietare la sanatoria quando siano stati realizzati ulteriori volumi in violazione di un vincolo paesaggistico, non consente di formulare distinzioni sulla base della tipologia funzionale della volumetria aggiuntiva realizzata sine titulo.

Il divieto di sanatoria ex post, in altri termini, riguarda i volumi di qualsiasi natura e, dunque, anche quando si possano formulare valutazioni urbanistico-edilizie sulla sussistenza dei presupposti per la realizzazione di volumi ‘tecnici’ o ‘interrati’. Infatti, la disciplina di tutela prevista dal Codice dei beni culturali, nel mirare alla salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente in ogni loro componente, si estende anche alle opere che alterino la sagoma di un edificio e alle opere interrate che non risultino immediatamente percepibili all'occhio umano.

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