DL alluvione in Gazzetta. Quali misure e per quali territori

Pubblicato il 05 giugno 2023

Con la pubblicazione nella G.U. n. 127 del 1° giugno 2023 è entrato in vigore lo scorso 2 giugno 2023 il cosiddetto DL alluvione (D.L. n. 61 del 1° giugno 2023), recante interventi urgenti per l'emergenza alluvionale che ha colpito i territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana dal 1° maggio 2023.

Numerose le misure adottate per supportare aziende e lavoratori in un momento così drammatico, con l’obiettivo di far ripartire quanto prima le attività economiche e il regolare svolgimento della vita dei cittadini.

Vediamo quali sono i benefici concessi ad aziende e lavoratori.

Sospensione di adempimenti e versamenti: ambito oggettivo

La sospensione dei versamenti tributari, delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale Irpef, operate dai sostituti d'imposta e in scadenza dal 1° maggio al 31 agosto 2023, si applica ai soggetti che, al 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale o operativa nei seguenti territori:

Per il medesimo periodo, sono altresì sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail e tutti gli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, professionisti, consulenti e Caf che abbiano sede o operino nei territori indicati anche per conto di clienti non operanti negli stessi. I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni o interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Ammortizzatori sociali

Ai lavoratori subordinati del settore privato che, residenti o impiegati in un’impresa che al 1° maggio 2023 abbia sede legale od operativa in uno dei territori sopra indicati, e che siano impossibilitati a prestare attività lavorativa, è riconosciuta dall'INPS fino al 31 agosto 2023 una integrazione al reddito mensile (per le giornate di mancata prestazione e fino ad un massimo di novanta) di importo massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali.

L’integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli (fino ad un massimo di quindici giornate).

NOTA BENE: l'impossibilità di recarsi al lavoro deve essere dichiarata da un provvedimento normativo o amministrativo connesso all'evento emergenziale.

Settore agricolo

Ai lavoratori agricoli che hanno un rapporto di lavoro attivo, l'integrazione al reddito spetta entro il limite massimo di novanta giornate; per i restanti, l'integrazione è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte quelle lavorate nell'anno in corso, sempre entro il limite massimo di novanta.

Le integrazioni al reddito in esame sono incompatibili con tutti gli esistenti trattamenti di integrazione salariale.

Inoltre, le imprese agricole e le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole che hanno subito danni eccezionali e che non beneficiavano di polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva (art. 5 del D.Lgs. n. 102/2004), anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo art. 5, e a complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo, brina e siccità, di cui all'art. 1, commi da 515 a 518, della L. n. 234/2021.

Lavoratori autonomi

In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività, è riconosciuta ed erogata dall’Inps una indennità una tantum di cinquecento euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni, e comunque fino a tremila euro.

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