Dl Fiscale: rimborsi, tracciabilità e bonus non cumulabili

Pubblicato il 16 giugno 2025

Il Consiglio dei Ministri, con l’approvazione del Decreto Legge Fiscale in data 12 giugno 2025 (atteso in Gazzetta Ufficiale), ha introdotto significative modifiche al regime fiscale relativo ai rimborsi per le spese di trasferta dei lavoratori dipendenti.

Ma arriva anche uno stop al cumulo tra i benefici per i lavoratori impatriati e gli incentivi per i ricercatori che rientrano dall'estero e per i neo-residenti.

Rimborsi per missioni estere: le novità del DL Fiscale

Le nuove disposizioni, che intervengono in maniera correttiva rispetto a quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2025, assumono particolare rilevanza per i rimborsi effettuati per missioni all’estero. In particolare, viene prevista l’esenzione da imposizione fiscale anche per le spese sostenute all’estero tramite mezzi di pagamento non tracciabili, come il contante — una deroga rispetto alle regole più stringenti previste per le trasferte nazionali.

Tali modifiche avranno effetto retroattivo, applicandosi a decorrere dal 1° gennaio 2025, e segnano un importante adeguamento normativo volto a semplificare e chiarire il trattamento fiscale di queste voci retributive.

Come è noto, i commi 81-83 dell’articolo 1 della Legge 207/2024 (legge di bilancio per il 2025) hanno subordinato i vantaggi fiscali - quali l’esenzione dal reddito o la possibilità di dedurre le spese - alla condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti tracciabili.

Tuttavia, il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 giugno 2025, contenente misure urgenti in ambito fiscale (DL Fiscale), stabilisce all’articolo 1 che tale vincolo si applica soltanto alle spese effettuate all’interno del territorio nazionale.

In termini pratici, per rispondere alle criticità evidenziate da aziende e lavoratori, il nuovo provvedimento consente che le spese sostenute per viaggi, pasti e pernottamenti all’estero - anche quando pagate in contanti o con altri mezzi non tracciabili - non siano computate ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente.

Un’analoga facilitazione viene inoltre riconosciuta per la deduzione di tali costi dal reddito dei lavoratori autonomi e da quello d’impresa.

Rimborsi per trasferte dei lavoratori dipendenti

Come detto, i commi da 81 a 83 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 sono intervenuti sul tema delle trasferte e delle missioni lavorative, introducendo modifiche alle disposizioni che regolano il trattamento fiscale del reddito da lavoro dipendente.

Una delle principali novità riguarda l’integrazione dell’articolo 51, comma 5 del TUIR, con l’introduzione di una nuova disposizione che stabilisce che i rimborsi delle spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea (come definiti dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21), non vengono considerati come reddito imponibile, a condizione che il pagamento sia avvenuto attraverso bonifico bancario o postale, o con altri strumenti di pagamento tracciabili.

Questa modifica si inserisce nel contesto normativo che disciplina l’imposizione fiscale e previdenziale delle trasferte, introducendo criteri distinti in base alla modalità di rimborso delle spese sostenute dai dipendenti - che può essere a forfait, a rendiconto analitico, oppure in forma mista (parte forfetaria e parte analitica).

Come previsto dalla normativa vigente, per le missioni fuori dal comune di residenza del lavoratore si applica un importo forfetario di esenzione fiscale pari a 46,85 euro giornalieri, che sale a 77,46 euro per le trasferte internazionali.

Tali soglie di esenzione si calcolano escludendo le spese di viaggio e trasporto. Qualora il datore di lavoro rimborsi anche i costi di vitto o alloggio, oppure fornisca gratuitamente tali servizi, i limiti si riducono di un terzo. Se entrambe le voci - vitto e alloggio - vengono rimborsate o fornite, l’importo esente si riduce di due terzi.

Nel caso in cui le spese siano rimborsate analiticamente per trasferte fuori dal comune, non concorrono alla formazione del reddito i rimborsi documentati per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, oltre ad altre spese anche prive di giustificativo, purché sostenute durante la missione e nel limite massimo giornaliero di 15,49 euro, che aumenta a 25,82 euro in caso di missioni estere.

Per quanto riguarda invece gli spostamenti all’interno del comune, l’esenzione è ammessa solo per i rimborsi di spese di trasporto supportati da documentazione emessa dal vettore.

La Legge di Bilancio 2025 ha stabilito che, fermo restando l’utilizzo del plafond forfetario, l’esclusione dal reddito si applica solo se il pagamento delle spese di vitto, alloggio e trasporto — per quanto riguarda gli autoservizi pubblici non di linea — sia avvenuto con strumenti tracciabili.

In sostanza, le spese forfetarie continuano a non essere soggette a requisiti specifici sulla modalità di pagamento, fatta eccezione per quelle tipologie di costi elencate esplicitamente nella norma.

Tra le spese escluse dall’obbligo di tracciabilità rientrano invece i trasporti effettuati con mezzi pubblici di linea, come treni, aerei, autobus e metropolitane.

Infine, è da sottolineare che la legge di bilancio non ha distinto tra spese sostenute in Italia o all’estero: le regole previste valgono indistintamente per entrambe le situazioni.

Esenzione dall’obbligo di tracciabilità per le spese sostenute all’estero

Il decreto fiscale approvato il 12 giugno 2025 dal Consiglio dei Ministri tenendo conto delle difficoltà pratiche che possono sorgere nell’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili in alcuni Paesi esteri, ha scelto di circoscrivere il vincolo della tracciabilità esclusivamente alle spese effettuate sul territorio italiano. Questo criterio semplificato è stato esteso anche al tema della deducibilità ai fini fiscali delle spese sostenute dalle imprese, mediante una modifica all’articolo 95 del TUIR.

Dunque, qualora le spese previste dall’articolo 51, comma 5 del TUIR siano state sostenute all’estero, non si rende necessario l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili per godere dell’esenzione fiscale.

Questa agevolazione si applica con effetto retroattivo, in quanto il comma 3 dello stesso articolo 1 del decreto fiscale – di cui è attesa la pubblicazione in GU - prevede che le nuove disposizioni si riferiscano alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto — incluse quelle effettuate tramite autoservizi pubblici non di linea, come definiti dalla legge 21/1992 — sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Lavoratori autonomi: rimborsi e deducibilità delle spese

Nel campo del reddito da lavoro autonomo, sono state introdotte una serie di modifiche finalizzate a subordinare la possibilità di dedurre alcune spese alla condizione che queste siano state saldate attraverso strumenti di pagamento tracciabili.

La prima novità riguarda le spese di rappresentanza sostenute dai professionisti, la cui deducibilità viene ora vincolata al rispetto della tracciabilità dei pagamenti.

Successivamente, il legislatore è intervenuto modificando tre articoli del TUIR — nello specifico gli articoli 54, 54-ter e 54-septies — per ribadire:

Nel dettaglio, l’articolo 54-septies è stato modificato con l’aggiunta del nuovo comma 6-bis, che sostanzialmente riprende quanto già disposto dall’articolo 1, comma 81, lettera b) della Legge 207/2024 — norma ora abrogata — confermando il vincolo della tracciabilità, ma escludendo espressamente le spese effettuate all’estero.

Anche l’articolo 54 è stato aggiornato con l’introduzione del comma 2-bis, che - in deroga a quanto stabilito dal comma 2 - impone che, per poter essere escluse dal reddito del professionista, le spese rimborsate dal committente e sostenute per lo svolgimento di un incarico, siano state pagate con strumenti tracciabili. Anche qui, l’esclusione si applica solo alle spese sostenute in Italia.

Infine, in modo coerente, viene modificato anche l’articolo 54-ter con l’aggiunta del comma 5-bis. Tale disposizione si riferisce ai casi in cui il professionista, in assenza di rimborso da parte del committente, può comunque portare in deduzione le spese sostenute. Anche in questo caso, la tracciabilità del pagamento è richiesta come condizione per la deducibilità, ma resta escluso l’obbligo per le spese effettuate all’estero.

Per “pagamenti tracciabili” si intendono quelli effettuati tramite bonifici bancari o postali, oppure tramite altri mezzi previsti dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 241/1997.

Reddito d’impresa: novità per deducibilità delle spese

Anche per quanto riguarda il reddito d’impresa, il decreto fiscale discusso il 12 giugno 2025 dal Governo introduce modifiche con lo stesso obiettivo già perseguito per i lavoratori dipendenti e autonomi: rendere meno stringente l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, in particolari circostanze.

In quest’ottica, sono stati rivisti gli articoli 95, comma 3-bis, e 109 del TUIR, ai quali sono stati aggiunti i nuovi commi 5-bis e 5-ter. Le novità normative mirano a escludere dall’obbligo di utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili le spese - già oggetto di analisi nelle sezioni precedenti - quando queste sono state sostenute al di fuori del territorio nazionale.

Le disposizioni introdotte, che riguardano sia il reddito da lavoro autonomo che quello d’impresa, trovano applicazione anche ai fini dell’IRAP, se dovuta, e saranno operative a partire dal periodo d’imposta 2025.

Stop al cumulo tra agevolazioni per impatriati, ricercatori e nuovi residenti

Introdotta l'incompatibilità tra il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati e le misure di favore rivolte ai ricercatori rientrati dall’estero e ai nuovi residenti in Italia. La previsione è contenuta in una bozza del decreto fiscale esaminata dal Consiglio dei Ministri il 12 giugno 2025.

In particolare, l’articolo 6 della bozza specifica che il beneficio dell’imposta sostitutiva pari a 200.000 euro sui redditi di fonte estera percepiti da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia non può essere fruito congiuntamente agli incentivi previsti per il rientro dei ricercatori residenti all’estero, né con il nuovo regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati.

Questa limitazione sarà in vigore a partire dal periodo d’imposta 2024.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPS: nasce DOT, assistente virtuale basato su IA

16/06/2025

Cassazione: responsabilità 231 anche per le srl unipersonali

16/06/2025

Reati tributari: tenuità del fatto se il debito fiscale è quasi estinto

16/06/2025

Ferie 2023 non godute: adempimenti e scadenze

16/06/2025

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: cosa cambia dal 2025

16/06/2025

Fermo pesca 2024: c'è tempo fino al 4 luglio

16/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy