D.L. Sostegni, integrazioni salariali tra conferme e novità

Pubblicato il 25 marzo 2021

Con il Decreto Sostegni il Governo ha rinnovato i trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 distinguendo, nuovamente, diversi periodi temporali per i trattamenti dedicati alle imprese del settore industriale (CIGO) e quelli dedicati alle ulteriori attività. Tra molteplici conferme dell’impianto normativo generale in materia di ammortizzatori sociali emergenziali, è possibile constatare un nuovo legame tra le predette misure a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro e il divieto di licenziamento per motivi oggettivi. Invero, l’accesso ai nuovi ammortizzatori sociali previsti dal D.L. Sostegni proroga ipso facto il divieto di licenziamento al 30 giugno 2021 per le imprese che ricorrono alla CIGO ed al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di assegno ordinario o cassa integrazione in deroga.

I nuovi trattamenti di integrazione salariale

Le nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali emergenziali introducono, sin dai primi due commi dell’art. 8, un duplice binario per le imprese che ricorrono alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e per le imprese che fruiscono dell’assegno ordinario ovvero della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Le prime, anche in ragione dei tipici ammortizzatori sociali “ordinari” consolidati nel sistema, potranno richiedere, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della disposizione normativa, ulteriori tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2021 secondo le già note indicazioni emanate negli artt. 19 e 20 del Decreto Cura Italia. Diversamente, i datori che riducono o sospendono l’attività lavorativa, per le medesime cause imputabili agli effetti della pandemia, con accesso all’Assegno Ordinario ovvero ai trattamenti salariali in deroga potranno – in applicazione agli artt. 19, 21, 22, 22-quater, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – richiedere sino ad un massimo di ventotto settimane dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021.

Si noti, dunque, che se per i trattamenti di CIGO non vi è sovrapposizione con le settimane richiedibili ai sensi della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021), i periodi di assegno ordinario o cassa integrazione in deroga (dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021) ai sensi della predetta Legge di Bilancio 2021 potrebbero interessare periodi parzialmente sovrapponibili. Altresì, nel silenzio dal dettato normativo – ove non compaiono tecniche legislative già viste come l’accesso alle nuove settimane di integrazione salariale condizionato all’autorizzazione ed al completamento di periodi richiedibili in ossequio alla precedente disposizione normativa ovvero sistemi di scomputo delle settimane richiedibili dalla data individuata - l’anzidetta correlazione tra periodi sovrapponibili non potrà che trovare conforto nelle successive istruzioni amministrative.

Ad ogni modo, a parere di chi scrive, la distinzione operata tra i commi 1 e 2, dell’art. 8, Decreto Legge 23 marzo 2021, n. 41, tra CIGO e ulteriori strumenti a sostegno del reddito, lascia auspicabile un’interpretazione estensiva della volontà legislativa volta a consentire alle imprese non dotate di ammortizzatori sociali ordinari consolidati di fruire – ove ancora disponibili alla data del 31 marzo 2021 – delle settimane residue ai sensi della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sino al 30 giugno 2021.

Se le predette considerazioni appaiono perseguibili, resterà aperta, però, un’ulteriore questione. In particolare, la norma in commento, individua, con inusuale certezza, tra i lavoratori beneficiari dei nuovi trattamenti di integrazione salariale emergenziale coloro che risultino in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore della norma). Ciò assunto, supponendo che il datore di lavoro possa ancora avere accesso, successivamente al 1° aprile 2021, parzialmente o totalmente alle 12 settimane della Legge di Bilancio 2021, potrebbero evidenziarsi criticità sull’individuazione della platea dei beneficiari (assunti tra il 5 gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021).

Tutti gli ammortizzatori sociali emergenziali previsti dal Decreto Sostegni sono esclusi dal versamento del contributo addizionale.

Modalità di presentazione dell’istanza

Come, ormai, consueto, le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale per eventi connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 dovranno essere presentate direttamente all’Istituto Previdenziale, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione della norma i termini decadenziali sono fissati entro la fine del mese successivo all’entrata in vigore della disposizione (23 marzo 2021).

Relativamente alle modalità con cui ottenere la prestazione autorizzata, il comma 5 prevede che la trasmissione dei dati necessari al calcolo ed alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS ovvero al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché l’accredito della contribuzione figurativa, venga effettuata tramite il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”. Altresì, ulteriore importante novità è costituita dalla possibilità, per le imprese che ricorrono alla CIGD, di anticipare la prestazione richiesta con le modalità indicate dall’art. 7, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Divieto di licenziamento, una scelta ex ante

Con la tecnica legislativa utilizzata nel D.L. Sostegni, le integrazioni salariali emergenziali sono strettamente correlate alla fine del blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggetto ovvero dei licenziamenti collettivi e meritano un’attenta valutazione da parte del datore di lavoro.

Premesso che, fatta eccezione per le ipotesi contemplate dalla norma, sino al 30 giugno 2021 resta preclusa, per tutti i datori di lavoro, la possibilità di recedere per giustificato motivo oggettivo – sia in forma individuale che collettiva -, le imprese che richiedono i trattamenti di assegno ordinario o cassa integrazione in deroga previsti dall’art. 8, comma 2, Decreto Legge 23 marzo 2021, n. 41, per i periodi successivi al 1° aprile 2021, vedranno un prolungamento del divieto di licenziamento sino a tutto il 31 ottobre 2021.

In tal senso, potrebbero apparire determinanti indicazioni ministeriali o di prassi volte a specificare se anche la fruizione totale o parziale delle eventuali dodici settimane previste dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, per i periodi successivi al 1° aprile 2021, sia idonea ad estendere il predetto divieto di licenziamento.

Ciò assunto, la scelta di anticipare o meno lo sblocco dei licenziamenti merita un’attenta valutazione ex ante anche in considerazione dell’eventuale successiva preclusione di accesso agli ammortizzatori sociali emergenziali.

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto Legge 23 marzo 2021, n. 41

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