D.L. Sostegno, incentivi all’esodo e superbonus semplificato

Pubblicato il 10 marzo 2021

Incentivi all’esodo fuori dal divieto di licenziamento. Come noto, il blocco dei licenziamenti andrà avanti fino al 30 giugno 2021. Fino a tale data, però, vigono delle deroghe, ossia: intese individuali di uscita, cessazione dell’attività e fallimento senza esercizio provvisorio. Ciò significa che in presenza di una delle predette situazioni è comunque possibile licenziare.

La novità è rinvenibile nella bozza del D.L. Sostegno, il cui contenuto sarà discusso in Consiglio dei ministri a inizio della prossima settimana.

D.L. Sostegno, esodo fuori dal blocco licenziamenti

Fino al 30 giugno 2021, termine entro il quale è vietato licenziare – se non per determinati e circoscritti motivi – il datore di lavoro e il lavoratore possono comunque optare per un accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo.

Ma non solo: sono fuori dallo stop i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa e i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

D.L. Sostegno, proroga CIG emergenza e congedi rispristinati

Altre novità contenute nel D.L Sostegno riguardano la nuova proroga della CIG d’emergenza, pagata dallo Stato, fino al 30 giugno 2021 per industria, e fino a fine anno per i settori oggi coperti da CIG in deroga e assegno ordinario.

Via libera anche al ripristino dei congedi retribuiti al 50% per i genitori di figli under14 costretti alle lezioni a distanza (Dad), a un potenziamento della NASpI, e a una nuova deroga al decreto dignità sulle causali per rendere meno complicati i contratti a termine.

D.L. Sostegno, superbonus 110% semplificato

Il D.L. Sostegno conterrà anche una semplificazione in merito alla detrazione del 110%. In pratica, ai professionisti tecnici non sarà più richiesto di certificare la proprietà, i passaggi di proprietà e la presenza di concessioni edilizie. Basterà che essi ne attestino la conformità, ossia l’assenza di abusi edilizi.

Gli obiettivi della certificazione sono quelli di documentare che:

Di conseguenza, se emergono abusi edilizi in una singola unità immobiliare, si ritiene che questi non pregiudicano la fruizione della detrazione maggiorata del 110%.

Infine, si ricorda che l'attuale versione prevede che relativamente e limitatamente alla presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle “parti comuni” le asseverazioni, relativamente allo stato legittimo e i relativi accertamenti, sono da riferire esclusivamente alle parti comuni oggetto degli interventi.

Ora, invece, la semplificazione è estesa a tutti gli interventi e limita i contenuti dell'asseverazione dei tecnici alla sola conformità rispetto allo “stato legittimo” dell'immobile oggetto degli interventi destinatari del 110%.

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