Documentare fa salvi. Anche la prova del contrario

Pubblicato il 25 marzo 2011 Un’ordinanza della Suprema corte (n. 6778/2011, depositata il 24 marzo) chiarisce che spetta al giudice di merito - anche quando il contribuente non abbia istituito la contabilità per ogni cantiere - valutare la produzione di documentazione ad opera dell’impresa che intende provare, a seguito di verifica dell’Amministrazione finanziaria e conseguente rettifica, i costi di manodopera che ha sostenuto impiegando lavoratori in ciascun sito produttivo. La successiva documentazione prodotta va dunque ritenuta sufficiente a giustificare la supposta sovrabbondanza di manodopera.

In altra decisione - la n. 6806, depositata anch’essa il 24 marzo 2011 - i giudici di ultime cure hanno invece stabilito che la deduzione Ilor non può essere riconosciuta in favore di società di persone per le quote di reddito spettanti ai soci che prestano opera nell’impresa come occupazione prevalente, quando l’attività da essi svolta in qualità di amministratore risulti prevalente rispetto a quella svolta in qualità di socio.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassazione: avvocati, ricalcolo pensione su contributi effettivi

09/09/2025

Corte UE: l'avvocato associato è indipendente, sì al ricorso

09/09/2025

Settore moda: domande di integrazione salariale entro il 12 settembre

09/09/2025

MASE, incentivi a fondo perduto per l'acquisto di veicoli elettrici 2025

09/09/2025

Cessione di immobile strumentale e detrazione IVA: quando è possibile

09/09/2025

Contributi e rimborsi per adozioni internazionali: regole

09/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy