Documentare fa salvi. Anche la prova del contrario

Pubblicato il 25 marzo 2011 Un’ordinanza della Suprema corte (n. 6778/2011, depositata il 24 marzo) chiarisce che spetta al giudice di merito - anche quando il contribuente non abbia istituito la contabilità per ogni cantiere - valutare la produzione di documentazione ad opera dell’impresa che intende provare, a seguito di verifica dell’Amministrazione finanziaria e conseguente rettifica, i costi di manodopera che ha sostenuto impiegando lavoratori in ciascun sito produttivo. La successiva documentazione prodotta va dunque ritenuta sufficiente a giustificare la supposta sovrabbondanza di manodopera.

In altra decisione - la n. 6806, depositata anch’essa il 24 marzo 2011 - i giudici di ultime cure hanno invece stabilito che la deduzione Ilor non può essere riconosciuta in favore di società di persone per le quote di reddito spettanti ai soci che prestano opera nell’impresa come occupazione prevalente, quando l’attività da essi svolta in qualità di amministratore risulti prevalente rispetto a quella svolta in qualità di socio.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy