Documentare fa salvi. Anche la prova del contrario

Pubblicato il 25 marzo 2011 Un’ordinanza della Suprema corte (n. 6778/2011, depositata il 24 marzo) chiarisce che spetta al giudice di merito - anche quando il contribuente non abbia istituito la contabilità per ogni cantiere - valutare la produzione di documentazione ad opera dell’impresa che intende provare, a seguito di verifica dell’Amministrazione finanziaria e conseguente rettifica, i costi di manodopera che ha sostenuto impiegando lavoratori in ciascun sito produttivo. La successiva documentazione prodotta va dunque ritenuta sufficiente a giustificare la supposta sovrabbondanza di manodopera.

In altra decisione - la n. 6806, depositata anch’essa il 24 marzo 2011 - i giudici di ultime cure hanno invece stabilito che la deduzione Ilor non può essere riconosciuta in favore di società di persone per le quote di reddito spettanti ai soci che prestano opera nell’impresa come occupazione prevalente, quando l’attività da essi svolta in qualità di amministratore risulti prevalente rispetto a quella svolta in qualità di socio.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica cooperative - Ipotesi di accordo del 17/6/2025

25/06/2025

Rinnovato il Ccnl Metalmeccanica cooperative

25/06/2025

Intelligenza artificiale nel mondo del lavoro: le linee guida del Ministero

25/06/2025

Inail: modifica voce di tariffa 0722

25/06/2025

PEC amministratori 2025: dopo il caos, attesa proroga al 31 dicembre

25/06/2025

Concordato Preventivo Biennale 2025-2026: guida delle Entrate sulle novità

25/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy