PEC amministratori 2025: nessuna scadenza, caos normativo e attesa proroga

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PEC amministratori 2025: nessuna scadenza, caos normativo e attesa proroga

Non esiste alcun obbligo di legge che imponga agli amministratori di società di comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) entro il 30 giugno 2025. Tale scadenza non è prevista dalla normativa e nessuna sanzione potrà essere applicata in caso di mancato adempimento entro quella data.

Eppure, a ridosso del 30 giugno, si è diffusa l’erronea convinzione che tale termine fosse obbligatorio, alimentata da interpretazioni ministeriali preliminari e da campagne di comunicazione poco trasparenti. A chiarire definitivamente la questione è intervenuta Unioncamere con una nota interna del 2 aprile 2025, che ha escluso la validità della scadenza e delle conseguenti sanzioni.

Analogamente, numerose Camere di Commercio – tra cui quelle di Milano, Torino, Bergamo, Lecce e Padova - hanno confermato questa posizione, precisando che la legge non prevede alcun termine né adempimento generalizzato alla data del 30 giugno 2025. .

Pertanto, l’obbligo, per le società già esistenti al 1° gennaio 2025, scatterà solo in occasione di una variazione delle cariche o del loro rinnovo. Nessun allarme, dunque, e nessuna corsa contro il tempo.

Vediamo, ora, come si è generata la confusione che ha portato a malintesi diffusi tra imprese e professionisti

Contesto normativo e soggetti interessati

L’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) da parte degli amministratori di società è stato introdotto dall’art. 1, comma 860 della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), che ha modificato l’art. 5 del D.L. n. 179/2012. La norma estende agli amministratori di società di capitali e di persone un obbligo già previsto per le imprese individuali, con l’obiettivo di promuovere la digitalizzazione, trasparenza e tracciabilità delle comunicazioni tra privati, imprese e pubblica amministrazione.

La comunicazione della PEC personale da parte dell’amministratore deve avvenire al Registro delle Imprese, secondo modalità distinte per nuove società e società già costituite:

L’obbligo riguarda gli amministratori e i liquidatori delle seguenti categorie di soggetti:

  • società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.);
  • società di persone (S.n.c., S.a.s.);
  • società semplici solo se esercitano attività agricola;
  • reti di imprese con soggettività giuridica.

Sono invece esclusi:

  • le società semplici che non esercitano attività agricola;
  • i consorzi (anche quelli con attività esterna);
  • le società consortili;
  • le società di mutuo soccorso.

A seguire, come adempiere correttamente alla comunicazione della PEC attraverso la procedura telematica prevista.

Comunicazione PEC amministratori tramite procedura DIRE

La comunicazione del domicilio digitale (PEC) da parte degli amministratori delle società al Registro delle Imprese avviene esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il portale DIRE (Depositi e Istanze Registro Imprese), messo a disposizione dalle Camere di Commercio italiane.

Prima di accedere alla procedura è necessario che l’amministratore sia in possesso di:

  • una PEC personale attiva, intestata unicamente a lui e distinta da quella della società;
  • un dispositivo di firma digitale (CNS, token USB o smart card);
  • un account Telemaco, abilitato alla trasmissione delle pratiche online (la registrazione è gratuita);
  • accesso al portale ufficiale: https://dire.registroimprese.it.

Passaggi operativi sul portale DIRE

  1. Accedere alla piattaforma con le proprie credenziali Telemaco.
  2. Avviare una "Pratica di variazione".
  3. Inserire il codice fiscale o il numero REA della società interessata.
  4. Selezionare la sezione “Adempimenti Registro Imprese/REA” → “Organi sociali e persone con cariche/qualifiche”.
  5. Scegliere la voce “Comunicazione PEC amministratori e altre persone impresa”.
  6. Procedere cliccando su “Salva e procedi”.
  7. Per ogni amministratore, cliccare sulla voce “Azioni” e inserire la PEC personale.
  8. Il sistema genera la pratica in formato elettronico, da firmare digitalmente.
  9. Una volta firmata, la pratica viene trasmessa direttamente al Registro delle Imprese.

NOTA BENE: Esistono, purtroppo, alcune criticità operative.

Sebbene la procedura sia strutturata in maniera lineare, possono sorgere difficoltà legate a:

  • la corretta distinzione tra PEC personale e PEC societaria;
  • la gestione di più incarichi da parte dello stesso amministratore (che può usare un’unica PEC per tutte le società);
  • la familiarità digitale dell’amministratore, soprattutto nei casi in cui non si avvalga di un professionista intermediario.

È consigliabile, quindi, il supporto di un consulente per evitare errori formali e garantire il buon esito della comunicazione.

MIMIT e origine della confusione sul termine del 30 giugno 2025

La presunta scadenza del 30 giugno 2025 per la comunicazione della PEC degli amministratori non trova alcun fondamento nella legge. Tale termine è nato esclusivamente da una prima lettura interpretativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), espressa nella nota n. 43836 del 12 marzo 2025, priva tuttavia di forza normativa.

In quella comunicazione il MIMIT suggeriva che, per le società già esistenti al 1° gennaio 2025, la PEC personale degli amministratori dovesse essere depositata entro il 30 giugno. Per le nuove società, invece, l’obbligo sarebbe scattato contestualmente alla domanda di iscrizione. Tali indicazioni, puramente interpretative e mai formalizzate con un atto giuridicamente vincolante, hanno generato un clima di incertezza e disorientamento tra imprese, professionisti e Camere di Commercio.

Di fatto, la Legge di Bilancio 2025, all’art. 1, comma 860, non prevede alcun termine esplicito entro cui gli amministratori debbano comunicare la propria PEC al Registro delle Imprese. Questo elemento, apparentemente secondario, è in realtà fondamentale sul piano giuridico, poiché l’assenza di una scadenza “prescritta” rende l’obbligo privo di efficacia sanzionatoria.

La formulazione letterale della norma, infatti, introduce il nuovo adempimento, ma senza indicare alcun termine entro cui lo stesso debba essere eseguito. Questo silenzio normativo impedisce l’attivazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 del Codice Civile, secondo cui è punibile chi “omette di eseguire, nei termini prescritti, gli adempimenti cui è tenuto per legge”.

Tale principio è ulteriormente rafforzato dall’art. 1 della Legge n. 689/1981, che stabilisce il presupposto di legalità per le sanzioni amministrative: "Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge (...) Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati."

NOTA BENE: Senza un termine previsto dalla legge, l’obbligo, pur esistente, non è sanzionabile e non ha effetto immediato: si applicherà solo in caso di eventi societari come variazioni o rinnovi di cariche.

Posizione di Unioncamere e delle Camere di Commercio

Di fronte alla crescente confusione generata dall’errata convinzione che il 30 giugno 2025 rappresentasse un termine perentorio per la comunicazione della PEC da parte degli amministratori, Unioncamere è intervenuta ufficialmente con una nota del 2 aprile 2025 per riportare chiarezza. In tale documento, ha sottolineato che nessuna scadenza è prevista dalla legge e che l’obbligo deve essere adempiuto solo in occasione di modifiche societarie rilevanti, come in caso di:

  • rinnovo o variazione delle cariche sociali per le società di capitali;
  • modifica dei patti sociali con nomina di nuovi soci amministratori o accomandatari per le società di persone.

La presa di posizione è stata prontamente condivisa e ribadita da numerose Camere di Commercio locali (Milano, Torino, Bergamo, Padova, Lecce e altre), preoccupate dall’effetto distorsivo di interpretazioni non ufficiali e dalle campagne pubblicitarie fuorvianti che paventavano sanzioni imminenti. In un contesto normativo ancora privo di chiarimenti ministeriali definitivi, Unioncamere e le Camere di Commercio hanno quindi ritenuto necessario intervenire per tutelare gli operatori economici da adempimenti inutili, costi non dovuti e inutili corse contro il tempo.

La loro posizione ha avuto il merito di stabilire un orientamento uniforme e autorevole, in grado di contrastare il disordine interpretativo e ridare certezza giuridica a professionisti e imprese, in attesa di eventuali ulteriori interventi chiarificatori.

Preoccupazioni dei professionisti: Ungdcec chiede chiarezza

Oltre a Unioncamere e alle Camere di Commercio, anche il mondo professionale ha manifestato forti perplessità. In prima linea l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Ungdcec), che ha evidenziato l’urgenza di un chiarimento normativo ufficiale, denunciando il disorientamento operativo generato dalla presunta scadenza del 30 giugno.

Secondo Francesco Cataldi e Stefania Serina, presidente e delegata della commissione semplificazioni fiscali dell’associazione, le indicazioni contrastanti tra MIMIT e Unioncamere hanno creato un nuovo caos burocratico, imponendo ai commercialisti di interpretare norme incerte nel pieno della stagione fiscale.

L’Ungdcec chiede al MIMIT di intervenire tempestivamente, oppure di ufficializzare la posizione di Unioncamere attraverso una nota condivisa con tutte le Camere di Commercio, al fine di uniformare le prassi applicative e tutelare imprese e professionisti da adempimenti incerti e onerosi.

Intervento dell’Esecutivo: attesi chiarimenti e proroga

Di fronte alle incertezze interpretative e alle divergenze tra MIMIT e Unioncamere, si attende ora un intervento risolutivo da parte dell’Esecutivo. Il mondo professionale e imprenditoriale sollecita l’emanazione di una circolare ministeriale chiara e definitiva, che confermi l’inesistenza di una scadenza al 30 giugno 2025 e definisca modalità e tempi certi per l’adempimento.

Secondo fonti stampa, il Governo starebbe inoltre valutando una proroga formale al 31 dicembre 2025, da introdurre tramite emendamento al disegno di legge sulle PMI, attualmente all’esame del Parlamento. Una soluzione che garantirebbe maggiore coerenza con i principi di gradualità e semplificazione, rassicurando le imprese già attive e facilitando l’attuazione dell’obbligo.

In attesa di un provvedimento ufficiale, l’incertezza persiste, ma crescono le attese per un riordino normativo chiaro e condiviso.

Tabella riiepilogativa

A seguire una Tabella riepilogativa delle conclusioni operative fin qui raggiunte.

Aspetto Situazione attuale
Obbligo di comunicazione PEC Sì, introdotto dalla L. n. 207/2024
Scadenza al 30/06/2025 NO, non prevista dalla legge
Termine utile per l’adempimento Solo alla prima variazione o rinnovo delle cariche dopo il 1/1/2025
Sanzioni per mancato adempimento entro il 30/6 Non applicabili, in mancanza di un termine legislativo esplicito
Posizione Unioncamere Contraria al termine del 30/6, comunicazione va fatta “al bisogno”
Prospettiva futura Probabile proroga al 31/12/2025, in corso valutazione normativa
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