Documento Bankitalia/Consob/Isvap su imposte anticipate

Pubblicato il 18 maggio 2012 La disciplina delle imposte anticipate iscritte in bilancio (DTA - Deferred Tax Assets) ha mutato volto dopo l'emanazione dell'articolo 9 della Legge n. 214 del 22/12/2011. In presenza di perdite di esercizio, le Dta si trasformano in crediti d’imposta; ciò avviene per i bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria.

In merito al trattamento delle DTA nel bilancio IAS/IFRS, Banca d'Italia/Consob/Isvap emanano il documento n. 5 del 15 maggio 2012, relativo al "Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS", in cui ricordano che le Dta vengono inquadrate nel bilancio IAS/IFRS al par. 5 dello IAS 12 “Income Taxes”, che definisce le attività per imposte anticipate come l’ammontare delle imposte sul reddito d’esercizio che potranno essere recuperate nei futuri esercizi in presenza di differenze temporanee deducibili, riporto di perdite fiscali non utilizzate, riporto di crediti d’imposta non utilizzati.

Di fronte ad una differenza temporanea deducibile, a norma del par. 24 dello IAS 12, occorre iscrivere in bilancio un’attività per imposte anticipate – uguale al prodotto fra la differenza temporanea deducibile e l’aliquota fiscale corrente – nel caso in cui è probabile che vi siano redditi imponibili futuri a fronte dei quali sia possibile utilizzare le differenze temporanee deducibili.

In base a questo, può sostenersi che non si verifica alcuna variazione nella classificazione contabile delle DTA, per cui esse devono continuare ad essere inserite nell’attivo del bilancio tra le attività per imposte anticipate.

Inoltre, a partire dalle relazioni informative successive al 31 marzo 2012, nella nota integrativa è necessario indicare le caratteristiche delle DTA, fornendo la loro dinamica nell’esercizio: saldo iniziale, rigiro, trasformazione in credito d’imposta (a copertura di perdite di esercizio; per perdite fiscali), saldo finale.

Il credito d’imposta emergente dalla trasformazione delle DTA, per la parte non compensata, va indicato come attività fiscale corrente.
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