Dogane, e-commerce di modico valore con dichiarazioni semplificate

Pubblicato il 08 ottobre 2020

L’Agenzia delle dogane, nelle more all’entrata in vigore il 1° luglio 2021 del nuovo regime Iva (direttiva 2017/2455), semplifica le dichiarazioni di import per le spedizioni di modico valore (sotto i 22 euro). La novità è illustrata nella Determinazione n. 344910/RU del 6 ottobre 2020.

È introdotta un’apposita procedura che definisce e semplifica le formalità da svolgere per le operazioni di importazione relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate e-commerce per merce di valore trascurabile destinata a soggetti privati, non soggetta a vincoli e/o limitazioni.

Vi possono accedere i soggetti che effettuano operazioni di introduzione nel territorio nazionale di merci non unionali, relative a spedizioni di modico valore (c.d. valore trascurabile, sotto la soglia dei 22 €) originate da transazioni commerciali derivanti da vendite a distanza di beni mediante l’uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale (market place), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.

Nella Determinazione, l’Agenzia spiega che:

Dunque, con l’autorizzazione dell’autorità doganale le operazioni possono essere dichiarate in forma massiva, con indicazione, al campo 33 del DAU, del codice convenzionale 9990 9909 00 anziché lo specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta.

Si ricorda che il nuovo regime Iva:

Dichiarazioni semplificate. La domanda di autorizzazione

L’iter della domanda di autorizzazione:

  1. il soggetto presenta istanza presso l’Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali;
  2. l’Ufficio delle Dogane verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni di tipo oggettivo e soggettivo mediante l’analisi della documentazione e sopralluoghi presso il soggetto e trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, una relazione contenente una valutazione sull’accoglimento o meno dell’istanza alla Direzione Dogane, alla Direzione Antifrode e Controlli e alla Direzione Organizzazione e digital transformation;
  3. entro 5 giorni dalla ricezione della relazione, la Direzione Dogane, anche su segnalazione della Direzione Antifrode e Controlli o della Direzione Organizzazione e digital transformation, può richiedere chiarimenti o integrazioni all’Ufficio delle Dogane, che fornisce riscontro nei successivi 5 giorni;
  4. il provvedimento di accoglimento dell’istanza è assunto nei successivi 10 giorni dalla Direzione Dogane, che inserisce il soggetto nell’Elenco ad hoc;
  5.  il provvedimento di mancato accoglimento dell’istanza è adottato dalla Direzione Dogane, sentita la Direzione Antifrode e Controlli, la Direzione organizzazione e digital transformation e la Direzione Territoriale competente.

Dichiarazioni semplificate. Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione

Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni di tipo oggettivo e soggettivo:

Dichiarazioni semplificate. Implementazioni

I soggetti autorizzati all’utilizzo della procedura semplificata, ai fini dell’utilizzo della stessa, dovranno garantire l’implementazione di ogni necessaria misura disposta dall’Agenzia a seguito delle valutazioni sul funzionamento della specifica realtà operativa e da effettuarsi in contraddittorio con la Parte, in particolare l’adempimento delle seguenti formalità:

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