Domanda a concorso online e cattivo uso della tecnologia

Pubblicato il 12 giugno 2017

Il Tar Toscana, accogliendo il ricorso di un’aspirante docente, ha annullato il provvedimento con cui la stessa era stata sì inserita nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso per l’insegnamento del sostegno, ma per la scuola secondaria di secondo grado, invece che per quella di primo grado, come invece da lei aspirato secondo il titolo abilitativo posseduto.

Domanda con irregolarità formali? soccorso istruttorio

Con il ricorso in questione, la candidata sottolinea in particolare la violazione dei principi che presiedono lo svolgimento delle prove concorsuali, quale quello di “favor partecipationis”, con i connessi corollari di soccorso istruttorio nei confronti di domande affette, come nella specie, da mere irregolarità od errori formali - in cui la ricorrente è incorsa nella compilazione informatica della domanda di partecipazione - agevolmente riscontrabili dall'amministrazione, in base ad altri elementi (nella specie l’abilitazione all'insegnamento di sostegno nelle scuole secondarie di primo grado e l’esperienza lavorativa nello stesso settore). A proposito dell’errore materiale commesso, l’interessata assume altresì di non avere trovato nel procedimento informatico, modalità per correggere la domanda di partecipazione già redatta ed inviata on line.

Nel caso in esame - sostiene il Tribunale amministrativo con sentenza n. 758 del 5 giugno 2017 - non può che sostenersi il cattivo uso delle tecnologie informatiche da parte dell’amministrazione, senza che si possa addurre a sua scusante il principio di autoresponsabilità, diligenza e perizia del candidato; scusante che oltretutto non trova conferma nemmeno nel dato statistico e qualitativo, stante il livello di contenzioso raggiunto in tutte le regioni ed il livello di elevata scolarità posseduto dai partecipanti al concorso.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prestazione Universale Inps: controlli in arrivo

06/05/2025

Deposito Bilanci 2025: guida Unioncamere con scadenze e istruzioni operative

06/05/2025

Oneri detraibili

06/05/2025

Prima casa, più tempo per vendere l'immobile precedente

06/05/2025

Plusvalenze da criptoattività: tassazione sostitutiva per persone fisiche

06/05/2025

Demansionamento: il risarcimento richiede prova del danno, no ad automatismi

06/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy