Domanda concorso con errore materiale

Pubblicato il 04 marzo 2017

Pa deve consentire rettifica

Il Tar di Napoli ha accolto il ricorso presentato da un insegnante contro gli atti con cui il ministero dell’Istruzione non gli aveva consentito di partecipare, nella classe prescelta, ad un concorso per il reclutamento di personale docente, non avendogli permesso di rimediare all’errore materiale in cui era incorso nell’invio della propria domanda on line.

Lo stesso, in particolare, aveva erroneamente digitato la classe di concorso A 54 (storia dell’arte) al posto della classe A01-A17 (arte e immagine nella scuola).

Il ricorrente si era subito rivolto all’amministrazione non appena si era accorto di non essere inserito negli elenchi dei partecipanti alla prova della classe di concorso a cui intendeva partecipare e che non vi fosse congruenza tra la classe prescelta e le abilitazioni possedute.

Errore ostativo scusabile

Nel ricorso, era stato invocato un errore scusabile dovuto dal recente mutamento della denominazione delle diverse discipline e alle difficoltà di approcciarsi alle procedure on line.

Il Tar gli ha dato ragione al docente.

Secondo il Tribunale amministrativo campano, infatti, le circostanze di fatto descritte dall’uomo dimostravano che fosse incorso in un errore cd. ostativo, consistente nella manifestazione di una volontà diversa da quella reale.

In presenza di simili dati di fatto – si legge nel testo della sentenza n. 1231 pubblicata il 2 marzo 2017 – “l’amministrazione avrebbe senz’altro dovuto consentire la rettifica in conformità al principio di correttezza e di buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97 Cost.) e dovendosi privilegiare il principio del favor partecipationis nei concorsi pubblici in rapporto a errori meramente formali”.

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