Domanda in unico capo accolta in misura ridotta? No a soccombenza reciproca

Pubblicato il 02 novembre 2022

Nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso può essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte?

Va ritenuta corretta e in linea con la Costituzione un'interpretazione dell'art. 92 cod. proc. civ. affermativa di tale assunto?

A tali interrogativi hanno dato risposta, da ultimo, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022, pronunciata a soluzione di un contrasto interpretativo riscontrato, sul punto, dalla Terza sezione civile della medesima Suprema corte.

In tema di spese processuali - hanno precisato le SS. UU. - l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza.

Quest'ultima, infatti, è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.

Il predetto accoglimento in misura ridotta non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale delle spese, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, del Codice di procedura civile.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy