Donatori di midollo con stipendio intero

Pubblicato il 21 settembre 2006

L’Inps, con la circolare n. 97 del 15 settembre 2006, comunica che il lavoratore dipendente, donatore di midollo osseo, ha diritto a conservare la “normale retribuzione” per le assenze giornaliere e orarie dal lavoro necessarie per la donazione e il completo ripristino del suo stato fisico. Le giornate di assenza e i permessi sono, infatti, coperti da contribuzione figurativa e i relativi oneri sono a carico dello Stato. Il datore di lavoro potrà richiedere all’Inps il rimborso delle retribuzioni corrisposte per le donazioni effettuate dopo l’entrata in vigore della legge 52/01, cioè dopo il 16 marzo 2001. Nella circolare n. 97 sono, inoltre, contenute le indicazioni per la compilazione del modello Dm10/2 e della denuncia Emens.

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