Donazione dell’immobile senza indicare il valore

Pubblicato il 23 maggio 2006

Durante la diretta Map di Torino, l’Amministrazione finanziaria ha fatto chiarezza sulle erogazioni liberali in natura in occasione della compilazione dell’Unico 2006: la donazione di un immobile con un valore normale superiore a quello contabile, nel rigo RF22 delle erogazioni liberali imputate al conto economico, non comporta l’indicazione di alcun valore.

L’impresa interprete della donazione (rappresentata, nel caso prospettato all’Agenzia delle entrate, da un’erogazione liberale in natura a favore della ricerca con donazione di un immobile e conseguente richiesta di deduzione ex articolo 100, comma 2, lettera a, del Tuir) deve assoggettare ad imposizione la plusvalenza latente sul bene donato e considerare quale importo cui commisurare la deduzione alla liberalità il maggior valore fiscale per effetto dell’emersione del valore latente. La società, a parer dell’Agenzia, non dovrà effettuare che la variazione in aumento nel rigo RF 35, colonna 4, indicando un importo corrispondente al valore normale del bene, non anche la variazione in aumento nel rigo RF22; affermazione, questa, che contrasta nettamente con le istruzioni alla dichiarazione, che, con riguardo al contenuto del rigo RF22, affermano che occorre indicare “...l’ammontare delle erogazioni liberali imputate al conto economico, ad esclusione di quelle...” la cui deduzione non compete in base a una data percentuale del reddito d’impresa. 

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