Donazioni di beni anti Covid. Trattamento Iva

Pubblicato il 05 marzo 2021

La donazione effettuata per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19 beneficia di un’ampia esenzione Iva, comprendente i beni acquistati a monte.

Con la risposta n. 150 del 4 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate fa luce sulle condizioni per beneficiare del diritto alla detrazione Iva per erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, introdotta dall’articolo 66 del decreto Cura Italia, n. 18/2020.

Nella fattispecie, una Fondazione ha allestito, in immobili di sua proprietà, degli spazi per un Ospedale da adibire a struttura per aumentare la capacità di posti letto in terapia intensiva.

Si chiede di conoscere il corretto regime Iva applicabile alle operazioni connesse alla realizzazione della struttura che ospita l'Ospedale Covid-19, per quanto riguarda:

la detraibilità Iva sugli acquisti effettuati da Fondazione per la realizzazione dell'Ospedale;

il regime Iva della cessione a titolo di erogazione liberale della Fondazione verso l'Ospedale;

l’incidenza delle operazioni descritte sul calcolo del c.d. pro-rata.

Donazioni con causa emergenza Covid. Le agevolazioni Iva

Il citato articolo 66 del Decreto Cura Italia contempla per le erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19, effettuate nell’anno 2020, dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a euro 30 mila.

L’aggiunto comma 3-bis all’art. 66 in parola ha stabilito che gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione Iva, articolo 19 DPR n. 633/1972.

Il fine della disposizione, ricorda l’Agenzia, è di supportare il comportamento delle imprese italiane che hanno convertito parte della propria produzione industriale al fine di produrre beni utili ad affrontare l'emergenza COVID-19 (mascherine, camici, respiratori), per poi cederli gratuitamente; ovvero che intendano acquistare beni da terzi, senza produrli in proprio.

Dunque, la ratio è di evitare che i donanti sostengano l'onere dell'Iva sugli acquisti.

Per quanto detto, in presenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dalle norme, si afferma che il soggetto passivo donante, solo per l'anno 2020, ha attuato un'operazione esente, senza pregiudizio in termini di detrazione, né specifica né in base al pro-rata.

Una diversa interpretazione rischia di vanificare l'effetto della disposizione temporanea diretta ad evitare che le attività donanti debbano sostenere anche l'onere dell'Iva sugli acquisti.

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