Doppia sanzione per chi esporta le auto se non iscrive al Pra e omette gli obblighi da cessione

Pubblicato il 04 giugno 2011 La Cassazione, con la sentenza n. 8097 depositata lo scorso 8 aprile 2011, ha cassato la decisione con cui il giudice di pace aveva escluso che, nei confronti di un commerciante di auto, fosse applicabile una doppia violazione, rispettivamente degli articoli 93 e 103 del Codice della strada per aver, da un lato, non iscritto il veicolo al Pra, e , dall'altro, per aver omesso gli obblighi formali derivanti dalla cessazione della circolazione dei veicoli a motore, in diverse vicende in cui lo stesso aveva immatricolato un veicolo esportandolo subito senza iscriverlo al pubblico registro automobilistico.

I giudici di legittimità, rinviando, per la decisione ad altro giudice di merito, ha sottolineato come sia comunque onere dell'intestatario del veicolo e di chi abbia la disponibilità del mezzo, comunicare, entro 60 giorni, al competente ufficio del pubblico registro automobilistico “la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo la carta di circolazione, il certificato di proprietà e le targhe”. La relativa violazione prevista dall'art. 93 del Codice stradale costituisce illecito omissivo istantaneo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di ricerca e incarichi post-doc: contributi INPS e Uniemens

12/09/2025

CGUE: tutela antidiscriminatoria estesa ai lavoratori caregiver

12/09/2025

Contributi minimi avvocati: avvisi pagoPA e modelli F24 - quarta rata

12/09/2025

Riforma commercialisti 2025: tutte le novità approvate dal Governo

12/09/2025

Bonus psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre

12/09/2025

Prima casa, vendita entro 2 anni. Quando l’utilizzo del credito?

12/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy