Doppia sanzione per chi esporta le auto se non iscrive al Pra e omette gli obblighi da cessione

Pubblicato il 04 giugno 2011 La Cassazione, con la sentenza n. 8097 depositata lo scorso 8 aprile 2011, ha cassato la decisione con cui il giudice di pace aveva escluso che, nei confronti di un commerciante di auto, fosse applicabile una doppia violazione, rispettivamente degli articoli 93 e 103 del Codice della strada per aver, da un lato, non iscritto il veicolo al Pra, e , dall'altro, per aver omesso gli obblighi formali derivanti dalla cessazione della circolazione dei veicoli a motore, in diverse vicende in cui lo stesso aveva immatricolato un veicolo esportandolo subito senza iscriverlo al pubblico registro automobilistico.

I giudici di legittimità, rinviando, per la decisione ad altro giudice di merito, ha sottolineato come sia comunque onere dell'intestatario del veicolo e di chi abbia la disponibilità del mezzo, comunicare, entro 60 giorni, al competente ufficio del pubblico registro automobilistico “la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo la carta di circolazione, il certificato di proprietà e le targhe”. La relativa violazione prevista dall'art. 93 del Codice stradale costituisce illecito omissivo istantaneo.
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