Dottori commercialisti. Dubbi sul potere della Cassa di annullare i contributi di un iscritto

Pubblicato il 30 novembre 2012 La facoltà della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti di annullare i contributi versati da un iscritto, in caso di svolgimento di un’attività considerata incompatibile con l’esercizio della professione che non abbia contestualmente prodotto la cancellazione dello stesso professionista dall’Albo, non è cosa immediata.

Secondo la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, si tratta di una questione molto delicata che deve essere valutata attentamente prima di arrivare a prendere una decisione definitiva. Esistono, al riguardo, “persistenti contrasti giurisprudenziali” che richiedono una relazione dell’Ufficio del Massimario, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così, si è espressa la Suprema Corte con l’ordinanza n. 21268 del 29 novembre 2012.

E’ stato, infatti, evidenziato che esistono pronunce discordanti circa il potere della Cassa di annullare il versamento dei periodi contributivi pregressi di un iscritto. La mancanza nell’ordinamento della Cassa dei dottori commercialisti di una disposizione che conferisca all’ente previdenziale il potere di annullare i periodi contributivi in presenza di cause di incompatibilità con l’esercizio della professione, analoga a quella vigente per la Cassa avvocati o per quella dei geometri, ha dunque spinto la Corte a richiedere l’intervento dell’Ufficio del Massimario, aprendo probabilmente la strada ad un futuro intervento delle Sezioni Unite.
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