Dovere di vigilanza, sindaci reattivi di fronte a violazioni macroscopiche
         Pubblicato il 07 luglio 2014
        
        Con la 
sentenza n. 13517 del 13 giugno 2014, la Corte di cassazione ha ribadito che, perché  possa ritenersi configurata, in capo ai sindaci, una 
violazione del dovere di vigilanza loro imposto, non è necessaria l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere.
E' infatti sufficiente che i componenti dell'organo di controllo non abbiano rilevato una 
macroscopica violazione o comunque 
non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, e non abbiano quindi posto in essere quanto necessario per assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità riscontrate, ovvero denunziando i fatti al Pubblico ministero, per consentire l'adozione delle iniziative previste dall'articolo 2409 del Codice civile.