Doveva l’Ici il coniuge separato o divorziato titolare del cespite

Pubblicato il 23 agosto 2010 La Cassazione, nella sentenza n. 16514 depositata il 14 luglio 2010, interviene in merito all’onere del pagamento dell’Ici relativa alla casa (ex residenza coniugale) assegnata al coniuge divorziato, separando o separato affidatario dei figli.

I giudici spiegano che l’obbligo di pagare l’Ici sulla prima casa - i fatti risalgono all’epoca precedente all’esclusione dell’imposta citata - ricade sul coniuge titolare del cespite.

Infatti, dal momento che “con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio ... viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale ... non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento ... costituenti l’unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta”.
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