Dpr professioni. Il dado è tratto

Pubblicato il 04 agosto 2012 Nel rispetto dei tempi prefissati (13 agosto), il Cdm ha dato il via libera alla riforma delle professioni ordinistiche, prevista dalla legge n. 148 del 2011 (stabilizzazione finanziaria e sviluppo). Ora si attende la pubblicazione del Dpr nella “Gazzetta Ufficiale”.

Il testo uscito nella stesura definitiva del 3 agosto si presenta assai cambiato rispetto alla bozza resa nota il 18 giugno; infatti, il Governo ha dato respiro alle osservazioni del Consiglio di Stato e del Parlamento, attuando i principi delle liberalizzazioni.

In particolare, è stato garantito il principio dell’accesso alla professione libero e non discriminatorio, e dell’effettività del tirocinio e dell’obbligo di formazione continua permanente del professionista.

Con riferimento all’obbligo di assicurazione del professionista a tutela del cliente è stato stabilito che entrerà in vigore decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto attuativo, per permettere la negoziazione delle convenzioni collettive con gli ordini professionali.

Rilevante l'accoglimento, nel Dpr definitivo, della modifica, da più parti chiesta, della definizione di professione regolamentata, limitata all'attività “il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini e collegi”. Rimangono fuori quindi, gli iscritti ad albi, registri, elenchi delle amministrazioni pubbliche.

Profondamente modificata anche la parte relativa al tirocinio. Sparisce l'obbligatorietà (“Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali” ) e la durata di 18 mesi deve intendersi come periodo massimo, lasciando spazio discrezionale ai singoli ordini. Per 6 mesi può essere svolto durante il corso di studio per la laurea, in base a convenzioni tra Consigli nazionali ed Università. Viene precisato che il tirocinio non deve intendersi come rapporto di lavoro subordinato; però, va dato un equo indennizzo. E' possibile anche per i dipendenti pubblici svolgere il tirocinio purchè le relative discipline prevedano modalità e orari consoni a poterlo svolgere. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi.

Sul paragrafo “pubblicità”, il decreto approva quella informativa purchè funzionale all'oggetto, veritiera e corretta.

In tema di commissione disciplinare, viene lasciato al presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede il Consiglio di disciplina territoriale, il potere di nominare i membri sulla base di un elenco fornito dall'Ordine. Tale elenco dovrà contenere un numero di nominativi pari al doppio del numero di consiglieri da eleggere.

Il Dpr conferma che la formazione continua è obbligatoria, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, e sarà svolta sotto il controllo degli Ordini, che stabiliscono i regolamenti e possono autorizzare anche enti o soggetti esterni. La violazione dell’obbligo della formazione costituisce illecito disciplinare.

In merito agli Ordini, è stato affermato il principio della separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi nell'autogoverno degli ordini.

Capitolo parametri. Il decreto che regolamenta i compensi da versare ai professionisti da parte degli organi giurisdizionali è sotto osservazione della Corte dei conti. Per la loro apparizione in “Gazzetta Ufficiale” sarà necessario attendere l'esame dei magistrati contabili e la firma di Napolitano. I commercialisti avranno 11 tipologie di attività.

Semaforo rosso, invece, per la regolamentazione delle Stp; le società di capitali tra professionisti saranno affrontate da Governo solo a settembre.

Sull'esito finale della riforma delle professioni hanno espresso i loro pareri i presidenti degli Ordini interessati. In particolare Claudio Siciliotti, Presidente dei Dottori commercialisti ed esperti contabili ha affermato che "accogliamo con estremo favore che la definizione di professione regolamentata sia stata ricondotta alla più corretta formulazione per la quale un insieme di attività, riservate e non riservate, sono esercitabili solo a seguito di iscrizione all'ordine e che la si riconduce alla prescrizione costituzionale dell'art. 33, comma 5".

I consulenti del lavoro hanno affidato ad un comunicato stampa del 3 agosto 2012, le loro osservazioni. Per Marina Calderone, Presidente Consulenti del lavoro, “Bene il praticantato e la conferma del ruolo centrale del consiglio nazionale degli Ordini nella formazione. Del tutto provvidenziale anche la proroga per l'assicurazione”.

Assolutamente insoddisfatti gli avvocati, che chiedevano al Governo di essere estromessi da questa riforma per rientrare in una legge a loro dedicata. La richiesta non è stata accolta.
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