Durante la malattia vietato anche il tirocinio

Pubblicato il 26 maggio 2008 La Cassazione, con la sentenza n. 10706 del 2008, ha dichiarato legittimo il licenziamento di una dipendente che durante un periodo di malattia aveva lavorato presso terzi e si era ripresentata regolarmente in servizio alla scadenza del periodo di malattia. I giudici hanno ritenuto che la prestazione della diversa attività, di per sé non vietata in assoluto, in considerazione delle caratteristiche della malattia e delle mansioni esercitate, abbia pregiudicato o ritardato la guarigione della lavoratrice. Il caso riguardava una dipendente che aveva svolto un tirocinio serale di un mese presso una farmacia durante il periodo di malattia denunciata (astenia psicofisica). Dopo essere stata licenziata la dipendente aveva presentato ricorso ed i giudici d’appello le avevano dato ragione senza, però, verificare la compatibilità o meno del lavoro espletato con lo stato di malattia denunciato e la sua idoneità a pregiudicare, secondo una valutazione ex ante, la ripresa del servizio. Conseguentemente, la Suprema corte ha restituito legittimità al licenziamento della dipendente per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e di quelli contrattuali di diligenza e fedeltà.
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