E-bike nel welfare aziendale: trattamento fiscale

Pubblicato il 17 febbraio 2026

Con la risposta n. 41 del 16 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento sistematico sul trattamento fiscale delle e-bike concesse ai dipendenti nell’ambito di un piano di welfare aziendale, con particolare riferimento a:

Il documento di prassi del 16 febbraio 2026 assume rilievo operativo per imprese e consulenti che intendono implementare strumenti di mobilità sostenibile aziendale, evitando criticità in sede di controllo fiscale.

Istanza: concessione di e-bike a dipendenti

La società istante intende:

  1. stipulare un contratto quadro di leasing per l’acquisizione di biciclette a pedalata assistita;
  2. concedere tali e-bike ai dipendenti a tempo indeterminato;
  3. inserire l’iniziativa in un piano di welfare aziendale;
  4. prevedere un utilizzo personale con obbligo di impiego per almeno il 30% del tragitto casa-lavoro.

Le biciclette oggetto dell’interpello presentano le seguenti caratteristiche tecniche, che sono determinanti per il corretto trattamento fiscale:

E-bike: non sono veicoli stradali a motore

Uno dei passaggi centrali della risposta n. 41 del 16 febbraio 2026 riguarda la qualificazione giuridica delle e-bike.

L’articolo 19-bis1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA) limita la detrazione dell’IVA per i “veicoli stradali a motore”.

La stessa disposizione definisce tali veicoli come:

La nozione presuppone quindi l’esistenza di un mezzo che:

  1. sia azionato da un motore come elemento principale di propulsione;
  2. sia strutturalmente destinato al trasporto autonomo di persone o cose mediante forza meccanica.

Norme nazionali ed europee

Le e-bike con potenza fino a 250 watt e assistenza limitata a 25 km/h:

Il motore elettrico:

Di conseguenza, l’elemento propulsivo principale resta la forza muscolare del ciclista.

Effetti fiscali della qualificazione come velocipedi

Poiché le e-bike:

non si applicano:

La qualificazione giuridica incide quindi in modo diretto sul regime di detrazione e deducibilità.

IVA: distinzione tra uso aziendale e welfare aziendale

La risposta n. 41 del 16 febbraio 2026 distingue due ipotesi operative.

1. E-bike utilizzate esclusivamente per finalità aziendali

Se le biciclette sono utilizzate per:

si applicano le regole ordinarie di detrazione IVA (articoli 19 e seguenti del Decreto IVA).

In questo caso:

2. E-bike concesse ai dipendenti nell’ambito del welfare aziendale

Se le e-bike sono messe a disposizione dei dipendenti per uso personale, anche con obbligo di utilizzo per il tragitto casa-lavoro:

Per questo motivo:

Il tragitto casa-lavoro è infatti qualificato come utilizzo personale e non come svolgimento dell’attività lavorativa.

Tassazione del dipendente: applicazione dell’articolo 51 TUIR

L’articolo 51, comma 1, del TUIR stabilisce che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro.

Un bene concesso in uso può quindi generare imponibilità fiscale.

Però, l’articolo 51, comma 2, lettera f), TUIR prevede l’esclusione dal reddito per opere e servizi:

L’Agenzia riconosce che un servizio di mobilità sostenibile casa-lavoro può rientrare tra tali finalità.

Limite della personalizzazione

L’esclusione da imposizione si applica solo se:

Se il dipendente può pattuire condizioni specifiche in base a esigenze personali o familiari:

Deducibilità ai fini IRES

L’articolo 164 TUIR disciplina la deducibilità dei mezzi di trasporto a motore.

Poiché le e-bike sono velocipedi:

Uso aziendale

I costi relativi alle e-bike utilizzate esclusivamente per fini aziendali sono:

Uso welfare

La deducibilità dipende dalla modalità di erogazione del servizio.

  • Se il piano è previsto da contratto, accordo o regolamento aziendale: deducibilità integrale ai sensi dell’articolo 95 TUIR.
  • Se l’erogazione è volontaria: deducibilità nel limite del 5 per mille delle spese per lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 100 TUIR.

In conclusione, la risposta n. 41 del 16 febbraio 2026 chiarisce che:

  • le e-bike con potenza fino a 250 watt non sono veicoli stradali a motore;
  • non si applicano le limitazioni fiscali previste per autovetture e altri mezzi motorizzati;
  • l’IVA è detraibile solo in caso di uso esclusivamente aziendale;
  • il regime di non imponibilità per il dipendente richiede l’assenza di personalizzazione del benefit;
  • la deducibilità IRES dipende dalla formalizzazione del piano di welfare.
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