Con la risposta n. 41 del 16 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento sistematico sul trattamento fiscale delle e-bike concesse ai dipendenti nell’ambito di un piano di welfare aziendale, con particolare riferimento a:
Il documento di prassi del 16 febbraio 2026 assume rilievo operativo per imprese e consulenti che intendono implementare strumenti di mobilità sostenibile aziendale, evitando criticità in sede di controllo fiscale.
La società istante intende:
Le biciclette oggetto dell’interpello presentano le seguenti caratteristiche tecniche, che sono determinanti per il corretto trattamento fiscale:
Uno dei passaggi centrali della risposta n. 41 del 16 febbraio 2026 riguarda la qualificazione giuridica delle e-bike.
L’articolo 19-bis1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA) limita la detrazione dell’IVA per i “veicoli stradali a motore”.
La stessa disposizione definisce tali veicoli come:
La nozione presuppone quindi l’esistenza di un mezzo che:
Norme nazionali ed europee
Le e-bike con potenza fino a 250 watt e assistenza limitata a 25 km/h:
Il motore elettrico:
Di conseguenza, l’elemento propulsivo principale resta la forza muscolare del ciclista.
Effetti fiscali della qualificazione come velocipedi
Poiché le e-bike:
non si applicano:
La qualificazione giuridica incide quindi in modo diretto sul regime di detrazione e deducibilità.
La risposta n. 41 del 16 febbraio 2026 distingue due ipotesi operative.
1. E-bike utilizzate esclusivamente per finalità aziendali
Se le biciclette sono utilizzate per:
si applicano le regole ordinarie di detrazione IVA (articoli 19 e seguenti del Decreto IVA).
In questo caso:
2. E-bike concesse ai dipendenti nell’ambito del welfare aziendale
Se le e-bike sono messe a disposizione dei dipendenti per uso personale, anche con obbligo di utilizzo per il tragitto casa-lavoro:
Per questo motivo:
Il tragitto casa-lavoro è infatti qualificato come utilizzo personale e non come svolgimento dell’attività lavorativa.
L’articolo 51, comma 1, del TUIR stabilisce che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro.
Un bene concesso in uso può quindi generare imponibilità fiscale.
Però, l’articolo 51, comma 2, lettera f), TUIR prevede l’esclusione dal reddito per opere e servizi:
L’Agenzia riconosce che un servizio di mobilità sostenibile casa-lavoro può rientrare tra tali finalità.
Limite della personalizzazione
L’esclusione da imposizione si applica solo se:
Se il dipendente può pattuire condizioni specifiche in base a esigenze personali o familiari:
L’articolo 164 TUIR disciplina la deducibilità dei mezzi di trasporto a motore.
Poiché le e-bike sono velocipedi:
Uso aziendale
I costi relativi alle e-bike utilizzate esclusivamente per fini aziendali sono:
Uso welfare
La deducibilità dipende dalla modalità di erogazione del servizio.
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In conclusione, la risposta n. 41 del 16 febbraio 2026 chiarisce che:
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