E' il giudice ordinario a dover decidere sulle liti relative al canone delle acque reflue

Pubblicato il 28 febbraio 2010
La Consulta, con sentenza n. 39 depositata l'11 febbraio 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 – contenente disposizioni sul processo tributario – nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue.

Secondo la Corte, in particolare, la modificazione dell’oggetto della giurisdizione dei giudici speciali preesistenti alla Costituzione è consentita solo se non “snaturi” la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice speciale. Nella specie, esclusa la natura tributaria del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, l’attribuzione alla giurisdizione tributaria delle controversie relative a tale canone “snatura”, di fatto, la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice tributario; ne consegue la violazione dell'articolo 102, secondo comma, della Costituzione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy