E' illegittima la cartella notificata alla Sas ormai estinta

Pubblicato il 11 luglio 2011 Con sentenza n. 79/8/11, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha ribaltato la decisione con cui i giudici di primo grado avevano confermato l'iscrizione a ruolo e la successiva notifica di una cartella esattoriale emessa nei confronti di una società in accomandita semplice che era stata sciolta, senza messa in liquidazione, nel 2003 e definitivamente cancellata dal registro delle imprese nel 2004.

Secondo i giudici regionali, in particolare, la società, essendo stata cancellata dal registro delle imprese, andava considerata come estinta con conseguente illegittimità e nullità, per mancanza di uno degli elementi essenziali richiesti, dei provvedimenti di specie notificatigli.

Illegittima – continua la Commissione – era altresì la notifica del ruolo e della cartella effettuata all'ultimo rappresentante legale della Sas. Ed infatti, l'estinzione della società non apre alcuna successione a titolo universale o a titolo particolare, perché né i soci, né gli amministratori o i liquidatori, sono aventi causa della società estinta. Tale nullità - conclude la sentenza - è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell'articolo 2969 del Codice civile senza soggiacere ai termini della decadenza o della prescrizione.
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