In vigore dal 10 giugno 2025 la legge di conversione del decreto Sicurezza, la legge 9 giugno 2025, n. 80, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.131 del 9 giugno 2025.
L’iter parlamentare di conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario” si è concluso il 4 giugno 2025, con l’approvazione definitiva da parte del Senato della Repubblica. L’Assemblea della Camera dei deputati aveva già approvato, senza apportare modifiche, il disegno di legge di conversione (AC 2355) il 28 maggio 2025, trasmettendolo successivamente al Senato.
Il provvedimento si è inserito nel solco del più ampio “disegno di legge sicurezza”. Approvato in prima lettura dalla Camera in data 18 settembre 2024 (AC 1660-A), il ddl era stato trasmesso al Senato (AS 1236-A) e qui esaminato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia. Successivamente, l'Assemblea del Senato, pur avendo iscritto il ddl all’ordine del giorno della seduta del 16 aprile 2025, non aveva proceduto al suo esame in ragione dell’avvenuta presentazione del disegno di legge di conversione del decreto Sicurezza alla Camera.
Il decreto Sicurezza, convertito con modificazioni nella legge 9 giugno 2025, n. 80, introduce misure urgenti con impatto su più ambiti della tutela dell’ordine pubblico, tra cui:
Gli articoli da 34 a 37 introducono interessanti novità per i datori di lavoro.
L’articolo 34 del decreto-legge n. 48 dell’11 aprile 2025 interviene sulla legge sull’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) introducendo due modifiche di diversa natura, entrambe dirette a rafforzare il sistema delle garanzie di sicurezza nell’ambito della concessione di benefici penitenziari.
La prima modifica, prevista dalla lettera a) del comma 1, agisce sull’art. 4-bis della legge n. 354/1975, norma che disciplina i cosiddetti “reati ostativi”, ovvero quei delitti per i quali l’accesso a benefici penitenziari è fortemente limitato, considerata la particolare pericolosità sociale dei soggetti condannati.
In particolare, vengono aggiunti al catalogo dei reati ostativi (comma 1-ter dell’art. 4-bis) due nuove fattispecie, introdotte dallo stesso decreto-legge all’art. 26:
L’inserimento nel catalogo dei reati ostativi comporta che per i detenuti condannati per tali delitti, la concessione di benefici penitenziari (come i permessi premio, il lavoro all’esterno o le misure alternative alla detenzione) sia subordinata alla verifica dell’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
La seconda modifica, contenuta nella lettera b) dell’articolo 34, introduce una misura di tipo procedurale in materia di lavoro penitenziario. In particolare, viene previsto che l’amministrazione penitenziaria debba esprimersi entro 60 giorni sulle proposte di convenzione relative allo svolgimento di attività lavorative da parte dei detenuti.
NOTA BENE: Ai sensi dell’art. 20, le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le proposte di convenzione sono pubblicate a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale; i soggetti privati che intendano accettarle trasmettono al Dipartimento i propri progetti ed il curriculum dell'ente (entrambi pubblicati sul sito del Dap). Della convenzione stipulata è data adeguata pubblicità sul medesimo sito.
La nuova previsione è volta a snellire e rendere più trasparente il procedimento di approvazione delle convenzioni con soggetti pubblici o privati che intendano offrire opportunità di lavoro ai detenuti.
L’articolo 35 del decreto Sicurezza interviene sulla disciplina del lavoro penitenziario, ampliando l’ambito applicativo delle agevolazioni previste dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, a favore delle imprese che impiegano detenuti.
L’articolo apporta modifiche al primo periodo del comma 1 dell’articolo 2 della citata legge recante “Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti”, estendendo al lavoro all’esterno le agevolazioni, nella forma di sgravi contributivi (articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991), già previste per le aziende pubbliche o private.
NOTA BENE: Fino all’11 aprile 2025 (il decreto Sicurezza è entrato in vigore il 12 aprile 2025), solo le cooperative sociali potevano fruire del beneficio per i lavoratori occupati per attività svolta al di fuori dell’istituto penitenziario. I datori di lavoro privati e le aziende pubbliche, invece, che si trovavano ad effettuare assunzioni di condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione - come, ad esempio, quella degli arresti domiciliari - non potevano accedere al beneficio.
La disposizione, già contenuta nel testo originario del disegno di legge sicurezza (art. 26 del ddl AC 1660), è rimasta invariata nel corso dell’iter parlamentare.
Si ricorda che l’agevolazione consiste in una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i detenuti impiegati, applicabile esclusivamente alle persone detenute o internate. La percentuale di riduzione è definita con cadenza biennale mediante apposito decreto interministeriale (Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e del lavoro). Lo sgravio spettante è attualmente pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore, calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore, al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.
L’articolo 36 del decreto Sicurezza interviene sulla disciplina dell’apprendistato contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al fine di estendere l’accesso al contratto di apprendistato professionalizzante anche ai detenuti e internati inseriti in percorsi di reinserimento sociale.
La disposizione, già presente nel testo originario del disegno di legge sicurezza e poi modificata in sede referente al Senato (art. 36 del ddl AS 1236-A), amplia quanto previsto dall’articolo 47, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
La citata disposizione includendo esplicitamente tra i soggetti ammessi alla stipula di contratti di apprendistato professionalizzante senza limiti di età finalizzato alla qualificazione o riqualificazione professionale, cd. apprendistato di riqualificazione:
L’obiettivo è valorizzare il contratto di apprendistato professionalizzante come strumento rieducativo e formativo, anche in contesti esterni a quello penitenziario.
Con riferimento ai detenuti assegnati al lavoro all’esterno, il decreto Sicurezza richiama le disposizioni dell’art. 21 della legge n. 354/1975, secondo cui tale assegnazione è subordinata a condizioni che assicurino l’effettiva finalità rieducativa del trattamento penitenziario. L’accesso al lavoro esterno è condizionato, in taluni casi, al parziale espletamento della pena (es. un terzo per alcuni reati, dieci anni per i condannati all’ergastolo).
Infine, l’articolo 37 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 introduce una delega al Governo per la modifica del regolamento penitenziario vigente, al fine di riformare e modernizzare l’organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario. La norma individua una serie di criteri direttivi vincolanti che orientano l’intervento normativo delegato.
La disposizione affida al Governo il compito di adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, un regolamento che apporti modifiche al D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, contenente le norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.
L’ambito di intervento è specificamente circoscritto alla disciplina dell’organizzazione del lavoro dei detenuti e degli internati, ovvero dei soggetti coinvolti in percorsi di trattamento penitenziario. L’obiettivo dichiarato è potenziare il ruolo del lavoro nella rieducazione e nel reinserimento sociale dei detenuti.
L’articolo stabilisce con chiarezza 6 criteri cui dovrà attenersi il Governo nel predisporre le modifiche regolamentari:
a) valorizzazione della sussidiarietà orizzontale. Occorre promuovere iniziative che facilitino l’accesso dei soggetti detenuti a forme di lavoro sostenute da attori della società civile, favorendo l’interazione con l’iniziativa economica privata, incluse le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
b) semplificazione dei rapporti tra imprese e strutture penitenziarie, al fine di abbattere gli ostacoli burocratici e agevolare l’attivazione di percorsi lavorativi. Tale semplificazione potrebbe tradursi in protocolli più snelli o sportelli dedicati all’interno degli istituti.
c) co-gestione non sinallagmatica. L’amministrazione penitenziaria potrà istituire modelli organizzativi di co-gestione per attività con forte valenza sociale, in assenza di un vincolo sinallagmatico (cioè senza obbligo di prestazioni contrattuali reciproche). Si tratta di una forma di collaborazione orientata al valore pubblico, svincolata da logiche di scambio economico diretto.
d) riconoscimento formativo e curriculare del lavoro penitenziario. Le prestazioni lavorative dei detenuti e internati dovranno essere formalmente riconosciute ai fini curricolari, contribuendo alla certificazione delle competenze e alla formazione professionale. Questo criterio consolida il lavoro carcerario come esperienza professionalizzante, spendibile nel percorso di reinserimento.
e) accoglimento di commesse da soggetti privati. La nuova regolazione dovrà favorire l’ingresso di commesse lavorative provenienti da soggetti privati, ampliando le possibilità occupazionali all’interno degli istituti.
f) collaborazione con ordini professionali e istituzioni. La norma promuove il coinvolgimento attivo degli organismi di vertice di ordini professionali, quali il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, il Consiglio Nazionale Forense, nonché del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) e del Garante Nazionale dei Detenuti. Il loro ruolo è quello di diffondere la conoscenza delle iniziative legislative e amministrative finalizzate a promuovere il reinserimento lavorativo dei soggetti detenuti.
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