E' legittimo il richiamo dell'amministratore al condomino contravventore

Pubblicato il 25 luglio 2011 Del potere di gestione del condominio da parte dell’amministratore si occupa la sentenza della seconda sezione civile della Corte di cassazione n. 13689 del 22 giugno scorso, che ha cassato la sentenza del giudice territoriale, perchè erronea, in quanto ha ritenuto negligente la condotta di un amministratore di un condominio che ha inviato ad un avvocato, condomino, una lettera di sollecito a rimuovere la targa apposta, violando le norme regolamentari, nel vano antistante il portone. 7

In realtà, spiegano i giudici di cassazione, la disciplina che riguarda il condominio prevede che, di fronte all'esistenza di un regolamento di condominio, l'amministratore deve vigilare che questo venga osservato, eseguendo le deliberazioni emanate dell’assemblea dei condomini e deve altresì adottare, nel rispetto dei poteri che gli competono, provvedimenti che sono obbligatori per i condomini.

Sul punto occorre affermare che l'amministratore ha il potere di emanare, anche quando vi siano incertezze o dubbi interpretativi, provvedimenti per indurre a far cessare le violazioni al regolamento, anche in assenza di una apposita delibera. Il condomino ha poi il potere di ricorrere all'assemblea o proporre direttamente impugnativa ex articolo 1137, c.c.

Specifica la cassazione che tali provvedimenti costituiscono atti autoritativi ed hanno portata precettiva; di conseguenza devono contenere la fissazione di un termine entro cui adempiere.
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