E’ stalking per l’ex che offende

Pubblicato il 02 dicembre 2017

Sussistenza del reato. Più di una condotta, dalla vigenza della norma

Per la sussistenza del reato di stalking, è necessaria la realizzazione di una condotta frazionata in una pluralità di comportamenti tipici, omogenei o eterogenei, che si succedano nel tempo (che, in via esemplificativa, possono essere ingiurie, minacce, lesioni, violenza privata, molestie). Per l’applicabilità della norma incriminatrice, non è dunque sufficiente che sia stato compiuto l’ultimo atto dopo la sua entrata in vigore, ma occorre che tale atto sia preceduto da altri comportamenti tipici ugualmente compiuti sotto la vigenza della norma medesima.

Non rileva, a tal proposito, che la condotta persecutoria abbia avuto inizio prima che fosse introdotta la legge incriminatrice. Lo stato di alterazione e di turbamento psicologico/comportamentale della vittima, pur non penalmente rilevante in via autonoma, ha difatti acquistato (a seguito dell’entrata in vigore del D.l. n. 11/2009, convertito in Legge n. 38/2009, che ha introdotto il reato di atti persecutori), una propria valenza offensiva, in virtù del suo perpetuarsi e radicarsi nella psiche, nei comportamenti quotidiani, nella libertà di autodeterminazione, nella scelta dei luoghi e delle frequentazioni. Il reato in esame si è dunque perfezionato non nel momento in cui si è instaurata la condotta persecutoria, ma nel momento in cui si è realizzata – con l’entrata in vigore della norma – la rilevanza giuridica nell’esistenza psicologica e nella vita di relazione della vittima, ossia il grave stato di ansia e paura.

Sono questi i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con sentenza n. 54308 del primo dicembre 2017, confermando la condanna per stalking a carico di un uomo per reiterate condotte moleste e minacce nei confronti della ex convivente – tali da ingenerarle un grave e perdurante stato di paura per sé e per i figli – consistite, in particolare, in telefonate notturne, appostamenti sotto l’abitazione ed espressioni offensive al decoro e l’onore della donna.

 

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Decreto PNRR e maxi sanzione per lavoro nero

02/05/2024

Bonus consulenza su quotazione PMI

02/05/2024

Tax credit quotazione PMI anche per il 2024

02/05/2024

Maxi sanzione per lavoro irregolare: le modifiche del Decreto PNRR

02/05/2024

Decreto PNRR convertito in legge: guida alle novità in materia di lavoro

02/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy