E' tempo di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR

Pubblicato il 09 dicembre 2017

E’ prossima la scadenza - 18 dicembre 2017 poiché il 16 cade di sabato – per il pagamento, da parte dei datori di lavoro, dell’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (TFR).

Non sono toccate dall’adempimento le aziende con dipendenti che hanno destinato il TFR ai fondi previdenziali che gestiscono forme pensionistiche complementari.

Il versamento dell’acconto, riferito all’anno 2017, deve essere eseguito dal datore di lavoro quale sostituto entro il 18 dicembre 2017, mentre il saldo va versato entro il 16 febbraio 2018.

L’articolo 2120 codice civile stabilisce che annualmente il fondo TFR sia incrementato di una quota capitale e di una finanziaria. La quota finanziaria deve essere calcolata applicando al fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,5% e da uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati (indice ISTAT), rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Sull’importo di rivalutazione del TFR di fine anno va applicata l’imposta sostitutiva, con aliquota pari al 17%, da versare in acconto a dicembre ed in saldo a febbraio dell’anno successivo.

Con riferimento all’acconto di dicembre, questo può essere determinato utilizzando o il metodo storico, che si avvale di dati contabili consuntivi e viene calcolato con riferimento alle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente (applicando l’aliquota fiscale del 17% sul 90% del valore delle rivalutazioni) o il metodo previsionale, determinando presuntivamente l’acconto con l’applicazione dell’aliquota del 17% sul 90% delle rivalutazioni maturate nel corso dello stesso anno per il quale si versa l’acconto.

Codici tributo

I versamenti vanno eseguiti utilizzando il modello F24: per l’acconto va indicato il codice tributo “1712” e anno di riferimento “2017”; per il saldo il codice da utilizzare è “1713”.

Operazioni di fusione o di scissione

Particolari disposizioni sono previste in caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti: al versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sostitutiva sono tenuti gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione mentre, successivamente a tale data, la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione.

Se le operazioni suddette non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, i versamenti vanno eseguiti:

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