Eccesso di potere giurisdizionale denunciabile in Cassazione

Pubblicato il 15 gennaio 2020

Principi della Cassazione in tema di eccesso di potere giurisdizionale denunciabile in sede di legittimità.

Il sindacato della Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per "invasione" o per "sconfinamento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione.

Queste ricorrono, ad esempio, quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su una materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione.

Eccesso di potere per invasione

L' eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, in particolare, è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento "abnorme o anomalo" ovvero abbia comportato uno "stravolgimento" delle norme di riferimento: in questi casi può profilarsi, eventualmente, un "error in iudicando", ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

Sono i principi di diritto ricordati dalla Suprema corte, Sezioni Unite civili, nel testo della sentenza n. 413 del 14 gennaio 2020, per come recentemente affermati dalla medesima Cassazione.

L'eccesso di potere giurisdizionale che può essere denunciato con il ricorso per cassazione – si legge ancora nella decisione - riferito, come detto, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, nonché di difetto relativo di giurisdizione, va considerato in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte costituzionale, senza, ossia, che siano ammesse interpretazioni estensive neppure se limitate ai casi di sentenze "abnormi", "anomale" ovvero di uno "stravolgimento" radicale delle norme di riferimento.

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