Eccezioni al concorso solo in presenza di peculiari ragioni di interesse pubblico

Pubblicato il 12 febbraio 2011 Con sentenza n. 42/2011, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 40, della Legge regionale della Puglia n. 40/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia”, in quanto prevederebbe una procedura selettiva interamente riservata, in assenza di alcuna peculiare ragione di interesse pubblico.

La norma impugnata è quella che prevede le stabilizzazioni dei dirigenti sanitari precari operate dalla Puglia con la finanziaria regionale per il 2008.

Secondo la Consulta, l'area delle eccezioni al concorso, quale “via maestra” per entrare nel pubblico impiego, deve essere delimitata in modo rigoroso nonché motivata per la presenza di “peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico” le quali non possono ritenersi dovute dall'esclusiva considerazione della “personale aspettativa” degli aspiranti ad un posto fisso.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente e ulteriore detrazione d'imposta

16/05/2024

Decreto Coesione: tre nuove agevolazioni alle assunzioni

16/05/2024

Semplificazioni adempimenti fiscali: chiarimenti del Fisco

16/05/2024

Decreto Coesione, tre nuove agevolazioni contributive se si assume da settembre 2024

16/05/2024

Riforma fiscale e semplificazioni, le istruzioni del Fisco

16/05/2024

Decreto agricoltura: proroga agevolazioni per territori alluvionati

16/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy