Ecobonus. Se accetta un solo fornitore il credito è ceduto per intero

Pubblicato il 02 ottobre 2020

Ciascun fornitore può essere cessionario solo della quota parte del credito - detrazione per Ecobonus - corrispondente alla prestazione erogata o può acquisire anche la quota di credito spettante all'altro fornitore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non sia interessato ad acquisire il credito?

L’agenzia delle Entrate, con la risposta n. 425 del 1° ottobre 2020, è chiamata ad esaminare il caso di una cessione del credito Ecobonus - articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 - ad un solo fornitore in presenza di più fornitori.

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. RU 100372 del 18 aprile 2019, richiama l’Agenzia, stabilisce che “in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore”.

Con la citata regola è stata disciplinata l'ipotesi in cui la cessione fosse disposta in favore di più fornitori, precisando che la stessa deve essere, in ogni caso, nel suo ammontare massimo commisurata alle spese sostenute nel periodo per evitare duplicazioni e senza in alcun modo limitare la facoltà di cessione ai singoli fornitori (potenziali cessionari) sulla base del valore dei beni e servizi forniti.

Ma nel caso fosse un solo fornitore ad accettare il credito che il committente intende cedere, spiega l’Agenzia, lo stesso può acquisire a titolo di cessione l'intero ammontare delle detrazioni cd. Ecobonus maturate dal cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito è relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito.

Nella circolare si ricordano i soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito:

  1. fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
  2. altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti);
  3. banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.
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