ECOFIN, aggiornato il regolamento Iva alla luce della recente riforma

Pubblicato il 25 gennaio 2011 Il consiglio Ecofin del 18 gennaio scorso, che ha visto riuniti i 27 ministri dell’Economia e delle Finanze degli Stati membri, ha prodotto un grosso sforzo interpretativo finalizzato alla riformulazione del regolamento 1777/2005; il primo intervento interpretativo della normativa Iva di fonte non giurisprudenziale.

La necessità di una modifica del regolamento citato era stata già ufficializzata nella comunicazione n. 672 del 2009 e ad essa si è aggiunto, nel corso dell’ultima riunione, un successivo accordo di compromesso che ha sancito una sensibile rivisitazione del testo originario, al fine di assecondare le posizioni di alcuni stati resistenti, come la Germania.

Le nuove interpretazioni fornite dal regolamento comunitario riguardano, in primo luogo, la disciplina Iva, aggiornata alle modifiche introdotte dalla riforma della territorialità dei servizi.

In primis, dunque, si è voluto definire in maniera univoca lo status del committente di una prestazione di servizi, per poter applicare senza dubbi la nuova regola dei rapporti B2B, che prevede la tassazione nel luogo del committente. L’individuazione del committente comunitario è, così, subordinata alla comunicazione dell’identificativo Iva, al nome e all’indirizzo corrispondenti da parte delle autorità fiscali competenti. Regole analoghe vengono fissate per l’individuazione del committente non comunitario; anche se in questo caso l’assenza di un rigore formale rende il controllo più difficoltoso. Nonostante, le linee guida proposte dal Consiglio, l’individuazione del committente risulta oneroso soprattutto se la controparte è un ente non commerciale.

Analogamente, sono state fissate delle regole specifiche per individuare le qualità del committente e per verificare se questi riceve un servizio per fini professionali oppure per uso privato. L’individuazione dell’uso professionale è subordinata alla comunicazione del numero di identificazione Iva.
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