Edifici con unico proprietario. No Superbonus senza prevalenza residenziale

Pubblicato il 10 gennaio 2022

Il fabbricato appartenente ad un singolo proprietario, comporto da un corpo centrale e varie pertinenze, e definibile a prevalente destinazione non residenziale non può accedere al Superbonus 110% per gli interventi su di esso da eseguire di efficientamento energetico e isolamento termico, delle sole unità residenziali (intervento trainante). E’ la precisazione presente nella risposta n. 5 del 7 gennaio 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Dopo aver richiamato la normativa vigente e fatto presente i chiarimenti di prassi forniti nel corso del tempo, l’Agenzia delle Entrate ricorda che dal 1° gennaio 2021, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio ma composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche.

Dunque, nell’immobile di un unico proprietario, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è costituito, comprese le pertinenze.

A questo punto viene fornita la precisazione circa la verifica del requisito della prevalenza della natura residenziale dell’edificio: infatti, l'edificio oggetto degli interventi deve essere residenziale nella sua interezza. Pertanto, per fruire del Superbonus la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio deve essere superiore al 50 per cento.

Però nella verifica della natura residenziale non vanno conteggiate le pertinenze: quindi, rimangono esclusi i box, le cantine, i magazzini che siano pertinenziali all’abitazione.

Se, effettuato il conteggio, non sussiste la condizione della prevalenza della residenzialità, non è possibile avvalersi della misura del Superbonus.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy