Edilizia libera solo per interventi omogenei

Pubblicato il 22 dicembre 2016

La Consulta ha bocciato diversi articoli della legge della Regione Marche n. 17/2015, di riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia.

Censure costituzionali a Legge regionale Marche

In primo luogo, è stato censurato l’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), h) e m), che individua una serie di interventi edilizi eseguibili senza necessità di ottenere alcun titolo abilitativo, quindi assoggettati al regime dell’edilizia libera.

In particolare, è stato ritenuto che detti interventi non siano omogenei a quelli che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE), in violazione, quindi, dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in riferimento ai principi fondamentali della legislazione statale ivi contenuti in materia edilizia.

No a Scia per ristrutturazione pesante

Parimenti, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 6, comma 2, della legge regionale in esame, il quale assoggetta a SCIA gli interventi di ristrutturazione cosiddetta “pesante”, gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi, gli interventi di nuova costruzione direttamente esecutivi di strumenti urbanistici generali.

Diversamente - viene evidenziato - per tali categorie, l’articolo 22, comma 3, del TUE, prescrive il permesso di costruire o, alternativamente, la “super DIA”.

No a autorizzazione temporanea di opere difformi a strumenti comunali

Illegittimo sarebbe anche l’articolo 9 della legge, ai sensi del quale il Comune può autorizzare a titolo temporaneo interventi edilizi, riguardanti opere pubbliche o di pubblico interesse e attività produttive, ancorché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali adottati o approvati, destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio non altrimenti realizzabili.

Per la Corte, la disposizione in oggetto si porrebbe in contrasto con l’articolo 7 del TUE di disciplina del regime edilizio delle opere pubbliche e di interesse pubblico, nonché con l’articolo 14 del medesimo testo che consente, a talune condizioni, il rilascio del permesso di costruire in deroga alla disciplina urbanistica ed edilizia.

No a deroghe regionali per tecniche costruttive in zona sismica

Infine, nella sentenza della Consulta n. 282 del 21 dicembre 2016, è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo anche l’articolo 12 della legge della Regione Marche n. 17/2015, in tema di miglioramento sismico degli edifici, per contrasto con l’articolo 117 della Costituzione in riferimento ai principi fondamentali delle materie “protezione civile” e “governo del territorio”, ai sensi dei quali spetterebbe solo al Ministro per le infrastrutture e i trasporti la possibilità di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche.

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