Edilizia residenziale pubblica: illegittimo il punteggio per residenza storica

Pubblicato il 09 gennaio 2026

Con la sentenza n. 1 del 2026, depositata l’8 gennaio 2026, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità dell’articolo 10 della legge della Regione Toscana n. 2/2019, nella parte in cui richiama l’Allegato B, lettera c-1).

Tale disposizione prevedeva l’attribuzione di punteggi crescenti, ai fini della formazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), in ragione della durata della residenza anagrafica o della prestazione di attività lavorativa continuativa nel territorio di riferimento del bando.

La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze nell’ambito di un giudizio antidiscriminatorio promosso da associazioni operanti nel settore della tutela dei diritti, in relazione a un bando comunale conforme alla disciplina regionale.

Il giudice rimettente ha denunciato il contrasto della normativa regionale con l’articolo 3 della Costituzione, nonché con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione in relazione al diritto dell’Unione europea.

La decisione della Corte: centralità dello stato di bisogno  

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’Allegato B, lettera c-1), ritenendo fondata la censura formulata con riferimento all’articolo 3 della Costituzione.

Secondo la Corte, la disciplina regionale attribuiva alla cosiddetta “storicità di presenza” sul territorio un peso eccessivo, tale da comprimere la centralità dello stato di bisogno nella formazione delle graduatorie ERP.

La Corte ribadisce un principio consolidato nella propria giurisprudenza: l’edilizia residenziale pubblica è uno strumento volto a garantire il diritto all’abitazione, qualificato come diritto sociale fondamentale, funzionale ad assicurare un’esistenza dignitosa ai soggetti economicamente più deboli.

Ne consegue che i criteri di assegnazione degli alloggi devono essere primariamente orientati alla valutazione delle condizioni di fragilità economica, sociale e abitativa dei richiedenti.

In questa prospettiva, la residenza protratta o la lunga permanenza lavorativa nel territorio non costituiscono indicatori affidabili del bisogno abitativo, né possono fungere da criteri idonei a selezionare i destinatari della prestazione sociale in modo conforme al principio di eguaglianza.

Violazione del principio di eguaglianza e irragionevolezza del criterio premiale  

Pur non configurando la residenza come requisito di accesso all’ERP, la normativa regionale censurata consentiva che il punteggio attribuito per la presenza storica sul territorio prevalesse, in concreto, su punteggi connessi a situazioni di maggiore disagio.

Secondo la Corte, tale meccanismo produce una duplice violazione dell’articolo 3 della Costituzione.

Da un lato, si determina una disparità di trattamento irragionevole tra persone che versano in condizioni di fragilità comparabili, consentendo a soggetti meno bisognosi, ma residenti da più tempo, di sopravanzare in graduatoria soggetti maggiormente bisognosi.

Dall’altro lato, la disciplina si pone in contrasto con il principio di eguaglianza sostanziale, in quanto non contribuisce alla rimozione degli ostacoli economici e sociali che limitano di fatto l’accesso al diritto all’abitazione.

La Corte sottolinea inoltre che la prolungata residenza non è indice attendibile di una futura stabilità sul territorio, soprattutto considerando che proprio le persone in condizioni di bisogno sono spesso costrette a spostarsi per ragioni lavorative o abitative.

Le indicazioni della Corte e le alternative costituzionalmente legittime  

La decisione non esclude in assoluto la possibilità di considerare il radicamento territoriale nell’ambito delle politiche ERP. La Corte chiarisce tuttavia che tale elemento può assumere rilevanza solo quando sia effettivamente correlato allo stato di bisogno.

In questo senso, viene richiamata positivamente la stessa legge regionale toscana nella parte in cui attribuisce un punteggio progressivo all’anzianità di permanenza in graduatoria. Tale criterio, a differenza della residenza storica in quanto tale, è idoneo a documentare il protrarsi della condizione di bisogno e l’acuirsi della sofferenza sociale derivante dalla mancata assegnazione dell’alloggio.

La declaratoria di illegittimità costituzionale lascia dunque al legislatore regionale un margine di intervento, purché le future scelte normative rispettino la centralità del bisogno abitativo e non introducano criteri premiali scollegati dalla finalità sociale del servizio ERP.

Effetti della pronuncia  

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, la disposizione censurata è espunta dall’ordinamento.

Restano assorbite le questioni sollevate con riferimento all’articolo 117, primo comma, della Costituzione.

La sentenza assume rilievo non solo per la normativa regionale toscana, ma anche come parametro interpretativo per gli enti territoriali chiamati a disciplinare criteri di accesso e formazione delle graduatorie in materia di edilizia residenziale pubblica, riaffermando il primato del bisogno quale fondamento delle politiche abitative pubbliche.

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